(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del
                           16 maggio 2006)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto;
    Vista   la  legge  regionale  n.  13  del  29 marzo  2006  ed  in
particolare  l'Art.  1,  comma 1,  che prevede che il trattamento dei
dati  sensibili  e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende
sanitarie,  enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei
confronti  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo e
controllo,  sia  disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto
dei  principi  di  cui  all'Art. 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
    Vista  la  preliminare  decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata
previa   acquisizione   dei   pareri   del   comitato  tecnico  della
programmazione,  delle  competenti strutture di cui all'Art. 29 della
legge regionale n. 44/2003;
    Acquisito  il  parere  favorevole con osservazioni espresso dalla
competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006;
    Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  347  del
15 maggio  2006  che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 1
comma 1  della  legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei
dati  sensibili  e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende
sanitarie,  enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei
confronti  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di  indirizzo e
controllo);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il  presente  regolamento  identifica  i  tipi  di  dati e le
operazioni  eseguibili da parte della giunta regionale, delle aziende
sanitarie   della  Regione  Toscana,  degli  enti,  aziende,  agenzie
regionali  e  degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri
di  indirizzo  e  controllo,  nello  svolgimento  delle loro funzioni
istituzionali.
    2.  Per  gli  enti  per i quali i poteri di indirizzo e controllo
sono  esercitati  dalla  Regione  Toscana  congiuntamente  con  altre
regioni,  il presente regolamento si applica salvo successiva diversa
intesa con le Regioni interessate.
    3.  I  trattamenti  di  cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati
sensibili  e  giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle
rilevanti  finalita'  di  interesse  pubblico individuate da espressa
disposizione  di  legge, ove non siano legislativamente specificati i
tipi  di  dati  e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli
articoli 20  e  21  del  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196
(codice in materia di protezione dei dati personali).