(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 16 maggio 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 42, comma 2, dello statuto; Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l'Art. 1, comma 1, che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003; Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell'11 maggio 2006; Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo); Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali. 2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate. 3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).