(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del
                           12 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 58 della legge regionale n. 34/1994

    1. L'Art. 58 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (norme in
materia  di  bonifica),  da  ultimo  modificata dalla legge regionale
27 gennaio 2004, n. 3, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  58  (Canali  demaniali  di  irrigazione). - 1. Le funzioni
amministrative   concernenti   i   canali   demaniali  d'irrigazione,
trasferiti  alla  Regione  Toscana  ai  sensi della legge 27 dicembre
1977,  n.  984  (coordinamento  degli interventi pubblici nei settori
della   zootecnia,   della  produzione  orto-floro-frutticola,  della
forestazione,  dell'irrigazione,  delle  grandi colture mediterranee,
della  vitivinicoltura  e  della  utilizzazione  e valorizzazione dei
terreni   collinari   e  montani),  sono  esercitate  dalle  province
competenti  per  il  comprensorio  di  bonifica in cui ciascun canale
ricade.  Alla  gestione dei canali, le province provvedono, di norma,
tramite   concessione   al   consorzio  di  bonifica  competente  per
territorio.
    2.  I canali di cui al comma 1, e le pertinenze ad essi relative,
sono trasferiti, previa individuazione degli stessi, al demanio delle
province nel territorio delle quali sono dislocati, mediante apposito
verbale   di   consegna,  che  costituisce  titolo  per  le  relative
trascrizioni, e per le volture catastali.
    3.   La   provincia  destinataria,  ai  sensi  del  comma 2,  del
trasferimento  di  proprieta'  del  canale demaniale di irrigazione e
delle  relative  pertinenze,  qualora  non  coincida con la provincia
competente  ai  sensi  dell'Art.  11 per il comprensorio di bonifica,
garantisce  ad  essa  l'esercizio delle funzioni di gestione dei beni
medesimi,  secondo  modalita'  consensuali concordate tra le province
interessate.
    4.  I canali di cui al presente articolo, ove non piu' attivi ne'
utilizzati  per  la  funzione  originaria, sono trasferiti ai comuni,
d'intesa   con   gli   enti   locali   interessati,  previa  apposita
individuazione,  sulla  base  del  censimento curato a tal fine dalla
Regione.  Il  verbale  di consegna relativo costituisce titolo per le
relative trascrizioni e per le volture catastali.»