(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del 10 maggio 2006) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modificazione dell'Art. 3 1. Il comma 8 dell'Art. 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 1, e' sostituito dal seguente: «8. Ai fini della determinazione dei canoni di locazione da parte delle ATER nei confronti di coloro che sono gia' assegnatari di alloggi di ERP, i limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica, fissati rispettivamente al comma 1, lettera e) e al comma 2, vengono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 44, comma 1, della legge regionale n. 23/2003.».