(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 22 del
                           10 maggio 2006)

                         LA GIUNTA REGIONALE

                            Ha approvato

    La  commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'Art. 39, comma 1 dello statuto regionale.
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                      Modificazione dell'Art. 3

    1.  Il  comma  8 dell'Art. 3 del regolamento regionale 9 febbraio
2005, n. 1, e' sostituito dal seguente:
    «8. Ai fini della determinazione dei canoni di locazione da parte
delle  ATER  nei  confronti  di  coloro  che sono gia' assegnatari di
alloggi di ERP, i limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza
nell'edilizia residenziale pubblica, fissati rispettivamente al comma
1,  lettera e)  e  al  comma  2, vengono applicati a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento di
cui all'Art. 44, comma 1, della legge regionale n. 23/2003.».