(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del
                           18 aprile 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio
apistico,  disciplina  con  la  presente  legge  gli  interventi  per
l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.
    2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura,
e'   un'attivita'   agricola   a   tutti   gli  effetti  che,  avendo
caratteristiche  e  finalita'  proprie,  e' strettamente collegata al
settore   agricolo  quale  fattore  insostituibile  nei  processi  di
impollinazione,   necessaria   per  il  miglioramento  qualitativo  e
quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa e'
attivita'  imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non
correlata necessariamente alla gestione del terreno.
    3. La Regione Campania si propone con la presente legge di:
      a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;
      b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;
      c) favorire  un  adeguato sfruttamento della flora di interesse
apistico;
      d) tutelare,    valorizzare    e    promuovere    i    prodotti
dell'apicoltura campana;
      e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.