(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 18 del 18 aprile 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura. 2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, e' un'attivita' agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalita' proprie, e' strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa e' attivita' imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 3. La Regione Campania si propone con la presente legge di: a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale; b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni; c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico; d) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana; e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.