(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 1° giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Integrazioni all'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004 1. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni), dopo le parole: «Le Unioni di comuni,», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le Unioni-Comunita' collinari,». 2. Al comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo le parole: «Comunita' montane», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, fatte salve le Unioni di comuni gia' compresi in comunita' montane destinatarie, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 1° settembre 2000, n. 318 (Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali) dei contributi statali per l'anno 2005.». 3. Al comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale n. 3/2004, dopo le parole: «presente legge», sono aggiunte, infine, le seguenti: «, tenuto conto del numero, tipologia di funzione e servizi da gestire in forma associata, nonche' della popolazione, in modo da favorire l'associazionismo di comuni di minore dimensione demografica».