(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 8 del
                           31 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Regime  transitorio per l'esercizio delle funzioni delle autorita' di
            bacino di rilievo regionale ed interregionale

    1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  all'Art.  63, comma 2 del decreto
legislativo  3 aprile  2006  n.  152  (norme  in materia ambientale),
relativo   al  trasferimento  di  funzioni  all'autorita'  di  bacino
distrettuale  ed  alla  regolamentazione  del periodo transitorio, in
conformita'  all'Art.  117,  comma 3  della  Costituzione, la Regione
assicura,  ai  fini della tutela del territorio e delle collettivita'
interessate,  la  continuita'  nell'esercizio  delle  funzioni,  gia'
svolte dalle autorita' di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n.  183,  (norme  per  il  riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo), nel rispetto dei provvedimenti, anche legislativi,
gia' assunti in base alla normativa previgente.
    2.  In  attuazione  di  quanto previsto al comma 1 l'autorita' di
bacino di rilievo regionale, di cui all'Art. 96 della legge regionale
21 giugno  1999,  n. 18, (adeguamento delle discipline e conferimento
delle  funzioni  agli  enti locali in materia di ambiente, difesa del
suolo  ed  energia) e l'autorita' di bacino di rilievo interregionale
del  fiume  Magra,  istituita,  ai  sensi  dell'Art.  12  della legge
regionale  28 gennaio  1993,  n.  9,  (organizzazione regionale della
difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183),
con  protocollo  d'intesa  con  la  Regione  Toscana,  approvato  con
deliberazione  del consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997,
n.  10,  proseguono nello svolgimento delle funzioni gia' esercitate,
assicurando  la  continuita'  amministrativa ed assumendo gli atti di
ordinaria  amministrazione nonche' gli atti urgenti ed indifferibili.
Per  l'autorita'  di  bacino  interregionale  del  fiume  Magra  tale
continuita' e' definita d'intesa con la Regione Toscana.
    3.  Nell'attivita'  ordinaria,  di  cui  al comma 2, si intendono
compresi  anche  i  provvedimenti  necessari a garantire l'attuazione
degli  atti  di  pianificazione  efficaci  ai sensi e per gli effetti
dell'Art. 170, comma 11 del decreto legislativo n. 152/2006.
    4.  Limitatamente  alle  procedure  di  approvazione dei piani di
bacino  adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo
n.  152/2006,  continuano  ad  applicarsi le procedure previste dalla
normativa previgente.