(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 23 del 6 giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. l. Modificazione dell'Art. 19 1. Il comma 3 dell'Art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), e' sostituito dal seguente: «3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni o, nel caso dei consorzi e delle societa' consortili di cui all'Art. 26, a venti anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell'iniziativa».