(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n.
                        23 del 6 giugno 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. l.
                     Modificazione dell'Art. 19

    1.  Il  comma 3 dell'Art. 19 della legge regionale 31 marzo 2003,
n.  6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali
e artigiane), e' sostituito dal seguente:
      «3.  I  mutui non possono avere una durata superiore a quindici
anni  o,  nel  caso  dei  consorzi e delle societa' consortili di cui
all'Art.   26,   a   venti   anni,  incluso  l'eventuale  periodo  di
preammortamento,  nei  limiti di tempo stabiliti per la realizzazione
dell'iniziativa».