(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 10 dell'8 marzo 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei
rapporti   tra  le  istituzioni  pubbliche  e  le  organizzazioni  di
volontariato),  come  modificata  da  ultimo  con l'Art. 7, comma 73,
della  legge  regionale  18 gennaio  2006,  n. 2 (Disposizioni per la
formazione  del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge
finanziaria 2006);
    Visto  in  particolare  l'Art.  8 della citata legge regionale n.
12/1995, che prevede il sostegno delle organizzazioni di volontariato
iscritte  nel  registro  di  cui  all'Art.  6  della  legge medesima,
mediante  la  concessione  di  contributi  per  il  finanziamento  di
progetti  volti  alla  promozione  della  cultura  della solidarieta'
nonche'  all'orientamento  ed  alla  formazione  ed aggiornamento dei
volontari,  per  l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio,
per  il  rimborso  delle  spese  per l'assicurazione dei volontari e,
infine,  per  l'attuazione  di  progetti  finalizzati  a  particolari
interventi ed attivita' di volontariato;
    Visto  il  «Regolamento  per la concessione dei contributi per la
promozione  della  cultura  della  solidarieta' e per l'orientamento,
formazione  ed  aggiornamento dei volontari», emanato con decreto del
Presidente  della  giunta  regionale  22 gennaio 2001, n. 010/Pres. e
modificato  con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003,
n. 07/Pres.;
    Visto  il  «Regolamento per la concessione dei contributi diretti
al  consolidamento  delle strutture associative e alla qualificazione
dell'attivita'   delle   organizzazioni  di  volontariato,  ai  sensi
dell'Art.  8-bis  della  legge  regionale  20 febbraio  1995, n. 12»,
emanato  con  decreto  del Presidente della Regione 9 giugno 2004, n.
0181/Pres.;
    Ritenuto  necessario  adeguare  e aggiornare la disciplina recata
dai   citati   regolamenti,  alla  luce  dell'esperienza  applicativa
maturata nel tempo e delle esigenze emerse nel mondo del volontariato
ed  espresse  dal  comitato  regionale  di cui all'Art. 3 della legge
regionale n. 12/1995;
    Ritenuto  altresi'  opportuno raccogliere e coordinare in un solo
testo   regolamentare  la  disciplina  suddetta,  con  corrispondente
abrogazione  dei  regolamenti  sopraindicati,  allo  scopo  di  poter
disporre  di  uno  strumento  normativo  unitario  ed organico per la
gestione delle attivita' contributive di cui trattasi;
    Vista  la  legge  regionale  20 marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche e integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  194  del
10 febbraio 2006;
                              Decreta:

    E'  approvato  il «Regolamento per la concessione di contributi a
favore  delle  organizzazioni  di  volontariato  ai sensi dell'Art. 8
della  legge  regionale  20 febbraio  1995,  n.  12,  come  da ultimo
modificata  dalla  legge  regionale n. 2/2006», nel testo allegato al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 febbraio 2006
                                ILLY

Regolamento   per   la  concessione  di  contributi  a  favore  delle
   organizzazioni  di  volontariato, ai sensi dell'Art. 8 della legge
   regionale  20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla
   legge regionale n. 2/2006.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a

    1.  Il  presente  regolamento disciplina i criteri e le modalita'
per  la  concessione  dei contributi previsti dall'Art. 8 della legge
regionale  20 febbraio  1995,  n.  12 (Disciplina dei rapporti tra le
istituzioni   pubbliche   e  le  organizzazioni  di  volontariato)  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  a  sostegno  delle seguenti
iniziative:
      a) iniziative  finalizzate  alla promozione della cultura della
solidarieta' ed all'orientamento dei volontari;
      b) formazione ed aggiornamento dei volontari;
      c) consolidamento    delle    strutture    associative    delle
organizzazioni  di  volontariato  o delle loro forme di coordinamento
regionale ai fini della qualificazione dell'attivita' di volontariato
delle stesse.
                               Art. 2.
                       B e n  e f i c i a r i

    1.  I  beneficiari  dei  contributi  sono  le  organizzazioni  di
volontariato  iscritte  nel registro generale di cui all'Art. 6 della
legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale
statutariamente  disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono
ammesse  le  domande  presentate  dalle  organizzazioni che risultino
iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente.
                               Art. 3.
          Indirizzi di programmazione finanziaria dei fondi

    1.  Lo  stanziamento  disponibile  sul  capitolo  viene ripartito
annualmente,  tra  le  diverse  tipologie di intervento, con delibera
della  giunta  regionale, previa acquisizione del parere del comitato
regionale per il volontariato di cui all'Art. 3 della legge regionale
n. 12/1995.
                              Titolo II

CONTRIBUTI  PER  LE  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA DELLA
SOLIDARIETA'  E  PER  L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO
                           DEI VOLONTARI.

                               Art. 4.
                     Tipologia degli interventi

    1.  I  contributi  di  cui  all'Art.  1, lettere a) e b), possono
essere   concessi  entro  il  limite  massimo  della  spesa  ritenuta
ammissibile,  a  sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di
iniziative rivolte:
      a) alla   promozione   della   cultura  della  solidarieta'  ed
all'orientamento dei volontari;
      b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari.
                               Art. 5.
              Modalita' di presentazione delle domande

    1.  Le domande di contributo redatte in conformita' al modello di
cui   all'allegato   A,   corredate   della   relazione  illustrativa
dell'iniziativa  e  del  preventivo  di  spesa,  sono  presentate  al
servizio  competente  in  materia  di  volontariato,  entro  il  mese
di febbraio di ciascun anno.
                               Art. 6.
Promozione  della  cultura  della  solidarieta'  e  orientamento  dei
                              volontari

    1. Le iniziative di promozione della cultura della solidarieta' e
all'orientamento   dei  volontari  possono  essere  attuate  mediante
manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attivita' diverse rivolte a
sensibilizzare  la  collettivita'  in merito a situazioni di disagio,
infermita',  bisogno  o  altre, ovvero mediante iniziative rivolte ad
indirizzare   gli   interessati   verso  una  o  altra  attivita'  di
volontariato.
    2.  Il limite massimo di contributo concedibile non puo' superare
l'importo di 5.000,00 euro; tale limite e' elevato fino ad un massimo
di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due
o piu' organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale.
    3.  E'  ammessa la presentazione di una sola domanda ancorche' in
forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio
di riferimento.
    4.  Le  domande  sono  valutate  tenuto  conto  dei costi e della
validita'   dell'iniziativa  desunta  dalla  relazione  illustrativa,
nonche'  dei  progetti  finanziati  negli  anni  precedenti  e  della
relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi
da parte di piu' organizzazioni congiuntamente.
                               Art. 7.
              Formazione e aggiornamento dei volontari

    1. Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari,
il  limite  massimo  del  contributo  concedibile  non  puo' superare
l'importo di 5.000,00 euro; tale limite e' elevato fino ad un massimo
di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due
o piu' organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale.
    2.  E'  ammessa la presentazione di una sola domanda ancorche' in
forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio
di riferimento.
    3.  I  progetti  formativi  devono  riferirsi  alle  attivita'  e
finalita' statutarie delle singole organizzazioni.
    4.  Non  sono  ammessi  a  contributo  i  progetti  formativi che
prevedano  quote  di  iscrizione  o  altri  versamenti  a  carico dei
partecipanti.
    5.  Non sono in ogni caso ammesse a contributo domande e relativi
progetti rivolti:
      a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini;
      b) all'attuazione  di  iniziative  promozionali o istituzionali
rientranti nelle attivita' ordinarie o correnti.
    6.  Le  domande  sono valutate tenuto conto dei costi, del numero
dei  volontari  partecipanti,  della  professionalita'  dei docenti e
degli  altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa nonche'
dei  progetti  finanziati  negli  anni  precedenti  e  della relativa
rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte
di piu' organizzazioni congiuntamente.
                               Art. 8.
              Concessione ed erogazione dei contributi

    1.  Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi
secondo  l'ordine di priorita' della valutazione delle domande di cui
agli  articoli 6 e 7, su cui esprime parere il comitato regionale per
il   volontariato,   entro  il  limite  della  ripartizione  prevista
dall'Art. 3.
    2.  L'erogazione  dei contributi ha luogo nella misura del 90% in
via   anticipata   ed  il  saldo  viene  corrisposto  contestualmente
all'approvazione  del  rendiconto;  nel  caso in cui l'organizzazione
risulti  gia'  beneficiaria  di contributi negli esercizi precedenti,
l'erogazione  viene  disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto
dei contributi gia' percepiti.
                               Art. 9.
                           Rendicontazione

    1.   I   beneficiari  sono  tenuti  a  presentare,  a  titolo  di
rendiconto,  l'elenco  analitico  della documentazione giustificativa
secondo  quanto  previsto dall'Art. 43 della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in materia di procedimento
amministrativo  e di diritto di accesso), nonche' la relazione finale
sull'attivita' svolta.
    2.  I  termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto
di  erogazione,  tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione
delle  iniziative  che  non  possono  comunque essere superiori ad un
anno.
    3.  Le  eventuali  richieste  di  proroga  dei  termini di cui al
comma 2  possono essere accolte dal servizio competente in materia di
volontariato,  su  istanza  debitamente motivata e per un periodo non
superiore  a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati
devono essere restituiti all'amministrazione regionale.
    4.  Le  spese,  secondo  le  categorie indicate nel preventivo di
spesa, sono considerate ammissibili solo se riferite al progetto; per
le  iniziative  di  formazione ed aggiornamento dei volontari sono di
regola  riconosciute  le  categorie  di spesa per docenza, locazione,
oneri  diversi,  assicurazioni,  rimborsi  spese ai volontari; per le
iniziative concernenti la cultura della solidarieta' o l'orientamento
dei  volontari  sono di regola riconosciute le categorie di spesa per
relatori, locazione e oneri diversi.
    5.  Rispetto  al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo
restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in
fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo
del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa.
    6.  Qualora nel preventivo non sia prevista alcuna spesa in una o
piu'  delle  categorie  indicate  al comma 4, fermo restando il costo
massimo  del  progetto  ammesso,  sono  ammissibili  eventuali spese,
purche'  rientranti  nelle categorie medesime, nel limite del 10% del
costo complessivo del progetto.
    7.  Nel  caso  in  cui  il progetto non venga realizzato in forma
congiunta,  come indicato nella domanda, il contributo concesso viene
rideterminato  nel  minore importo previsto dagli articoli 6 e 7, con
conseguente obbligo di restituzione.
    8.  Sono  fatti  salvi  i  casi di revoca del contributo previsti
dalla normativa regionale vigente.
                             Titolo III

CONTRIBUTI  PER  IL  CONSOLIDAMENTO  DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E LA
           QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.

                               Capo I

                            O g g e t t o

                              Art. 10.
                       Iniziative finanziabili

    1.  I  contributi  di  cui all'Art. 1, lettera c) sono concessi a
sostegno dei seguenti tipi di intervento:
      a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi
comprese  quelle  informatiche,  nonche'  di  altre  strumentazioni e
attrezzature  necessarie  per  l'attivita' espletata dalle stesse con
riferimento  alle  finalita' statutarie ad esclusione dei beni mobili
registrati;
      b) per  il  rimborso  delle spese sostenute per l'assicurazione
dei  volontari,  ai  sensi dell'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266 (legge quadro sul volontariato);
      c) per    l'attuazione   di   progetti,   anche   sperimentali,
finalizzati  a  particolari  interventi  e  attivita' di volontariato
prestate  nell'ambito  dei  settori  in cui le organizzazioni operano
ovvero   per   far   fronte  ad  emergenze  sociali  o  per  favorire
l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
                               Capo II

               Contributi per la dotazione strumentale

                              Art. 11.
                    Limite massimo del contributo

    1.  Per  gli  interventi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a),
sono  concessi  contributi  nel  limite massimo della spesa ammessa e
comunque  per  un  importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna
organizzazione richiedente.
                              Art. 12.
              Modalita' di presentazione della domanda

    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato B,   corredate  del  preventivo  di  spesa  della  ditta
fornitrice   e   della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio
attestante   il  numero  dei  volontari  operativi  assicurati,  sono
presentate   al   servizio   regionale   competente   in  materia  di
volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno.
                              Art. 13.
                     Concessione del contributo

    1. Per la concessione dei contributi le domande vengono ordinate,
in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la spesa ammessa ed
il  numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente
e  regolarmente  assicurati  ai  sensi  dell'Art.  4  della  legge n.
266/1991 a partire dalla domanda con il coefficiente piu' basso.
    2.  Sono  considerate prioritarie le domande delle organizzazioni
che  non hanno ricevuto contributi, per la dotazione strumentale, nei
due anni precedenti alla presentazione della domanda.
    3.  La  graduatoria  formulata  ai  sensi  dei  commi 1 e 2 viene
comunicata  al  comitato  regionale  per  il volontariato nella prima
seduta utile.
    4.  I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria
entro il limite della ripartizione prevista all'Art. 3.
                              Art. 14.
                    Erogazione e rendicontazione

    1.  Il  contributo  viene  erogato  anticipatamente  in  un'unica
soluzione.  Entro  sessanta  giorni  dalla  notifica  del  decreto di
erogazione,   i  beneficiari  presentano,  a  titolo  di  rendiconto,
l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto
previsto dall'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa
effettivamente  sostenuta,  si  procede  alla  rideterminazione dello
stesso  con  conseguente  restituzione  degli  importi secondo quanto
disposto dall'Art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000.
    3.  I  beni  oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli
inventari  dell'organizzazione  e  rimangono  vincolati all'esercizio
dell'attivita' della stessa.
                              Capo III

         Contributi per il rimborso delle spese assicurative

                              Art. 15.
                          Spesa ammissibile

    1.  Per  gli  interventi  di cui all'Art. 10, comma 1, lettera b)
sono  concessi  contributi  a  sostegno  delle spese sostenute per il
premio  della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00
euro  a volontario e comunque fino ad un massimo di 2.000,00 euro per
ogni  organizzazione  richiedente.  E' ammesso a contributo l'importo
del  premio  versato  la  cui  rata  scade  nel  corso  dell'anno  di
presentazione della domanda.
                              Art. 16.
                          Casi d'esclusione

    1.  Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate
con  enti  locali  o  altri  enti  pubblici  e  le organizzazioni che
fruiscono  comunque  della  copertura  dei  medesimi  oneri  ad altro
titolo.
    2.  Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attivita' che
comportano  le  prestazioni  di  un  limitato numero di volontari, e'
ammissibile  a  contributo  la  quota  parte  della  polizza  rimasta
effettivamente a carico dell'organizzazione.
                              Art. 17.
              Modalita' di presentazione della domanda

    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato C,  accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto
notorio  attestante  gli  estremi  della  polizza  assicurativa, sono
presentate   al   servizio   regionale   competente   in  materia  di
volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno.
                              Art. 18.
                     Concessione dei contributi

    1. Previa verifica della completezza della documentazione e della
insussistenza  di  eventuali cause di esclusione, il contributo viene
concesso ed erogato in un unica soluzione.
    2.  Qualora  le  risorse disponibili non risultino sufficienti al
soddisfacimento  delle  domande pervenute, i contributi sono concessi
in misura proporzionalmente ridotta.
                               Capo IV

         Contributi per l'attuazione di progetti finalizzati

                              Art. 19.
                          Casi d'esclusione

    1.  Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'Art.
10,  comma 1,  lettera c)  i  progetti  attinenti  alle materie della
cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile.
    2. Non sono ammissibili a contributo:
      a) progetti   il   cui   ambito  di  realizzazione  non  ricade
interamente nel territorio regionale;
      b) progetti  la  cui  realizzazione  ha  una durata superiore a
dodici mesi;
      c) progetti  che non si realizzano con l'apporto determinante e
prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente;
      d) progetti  gia'  presentati  dalla  medesima organizzazione e
oggetto  di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio
di riferimento.
    3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche
di  finanziamento,  prive  di  elementi  progettuali  nonche'  quelle
relative  all'attuazione  di  iniziative promozionali o istituzionali
rientranti nell'attivita' ordinaria dell'organizzazione.
                              Art. 20.
                          Spese ammissibili

    1.    Sono    ammissibili   i   costi   direttamente   riferibili
all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie
di spesa:
      a) spese  per  le  risorse  umane,  entro i limiti indicati nel
modello della domanda di contributo di cui all'Art. 21, relativamente
a:
        1) prestazioni di professionisti esterni;
        2) personale dipendente interno;
        3)   volontari,   limitatamente   al   rimborso  delle  spese
sostenute;
      b) spese   per   l'acquisto   di   beni  strumentali  necessari
all'attuazione del progetto;
      c) spese generali di gestione del progetto.
    2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile:
      a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
      b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
      c) le  spese  per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione
proponente;
      d) le  spese per l'attivita' promozionale dell'organizzazione e
quelle   relative   a  studi,  ricerche,  seminari  e  convegni,  non
finalizzate all'attuazione del progetto;
      e) le   spese  per  l'acquisto  di  beni  anche  deperibili  da
destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni.
                              Art. 21.
              Modalita' di presentazione della domanda

    1.   Le  domande,  redatte  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato D,   corredate   dal   preventivo   di   spesa  e  dalla
documentazione  descrittiva del progetto, sono presentate al servizio
regionale  competente  in  materia  di  volontariato  entro  il  mese
di febbraio di ciascun anno.
    2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per
un   solo   progetto,  per  ciascun  esercizio,  ancorche'  in  forma
congiunta,   relativamente   al   settore   prevalente  di  attivita'
istituzionale dell'organizzazione.
    3.   Fermo   restando   quanto  previsto  all'Art.  19,  comma 2,
lettera b),  la domanda puo' riguardare anche un progetto costituente
un'autonoma  articolazione  di un'iniziativa progettuale pluriennale.
In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene
anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva.
                              Art. 22.
                    Limite massimo del contributo

    1.  I  contributi  sono  concessi  nel limite massimo della spesa
ritenuta  ammissibile  e  comunque  per  un  importo  non superiore a
10.000,00  euro  per  progetto.  Il  limite  massimo  del  contributo
concedibile  e'  elevato sino all'importo di 25.000,00 euro, nel caso
di  presentazione  congiunta da parte di due o piu' organizzazioni di
volontariato iscritte nel registro generale e qualora l'entita' delle
risorse disponibili lo consenta.
                              Art. 23.
                        Criteri di priorita'

    1. I progetti presentati vengono ordinati in base al coefficiente
ricavato  dal  rapporto tra la somma delle spese per i professionisti
esterni  ed  i  dipendenti,  ed il numero dei volontari impiegati nel
progetto moltiplicato per 100 a partire dal coefficiente piu' basso;


      (spese per professionisti esterni + spese per dipendenti)
       --------------------------------------------------------
                   numero dei volontari x 100

    2.  Sono  considerati  prioritari  i progetti presentati in forma
congiunta  con  una  o  piu'  organizzazioni  iscritte  nel  registro
generale  ed  i progetti che prevedano una partecipazione finanziaria
da parte di enti pubblici o privati a partire da un minimo del 5% del
costo del progetto. Tale criterio di priorita' non si applica qualora
il rapporto di cui al comma 1 risulti superiore a 15,00.
                              Art. 24.
Individuazione delle priorita' sociali e di metodologie di intervento
                      particolarmente avanzate

    1.  Con  deliberazione  della  giunta  regionale  possono  essere
individuate, ai fini della classificazione dei progetti, le priorita'
sociali e le metodologie di intervento particolarmente avanzate.
                              Art. 25.
                      Concessione ed erogazione

    1.  I  contributi  sono concessi in base alla classificazione dei
progetti,   sentito   il   parere   del  comitato  regionale  per  il
volontariato,  entro  il limite della ripartizione prevista dall'Art.
3.
    2.  All'erogazione  si  procede  in seguito alla comunicazione di
avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso.
Qualora  il  progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica
del  decreto  di  concessione,  si  procede alla revoca del medesimo,
salva la possibilita' di proroga su istanza debitamente motivata.
    3.   Al   saldo   del   contributo  si  provvede  contestualmente
all'approvazione del rendiconto.
                              Art. 26.
                       Variazioni del progetto

    1.  Eventuali  variazioni degli elementi progettuali o variazioni
compensative  delle  voci  di  spesa  indicate  nel  preventivo  sono
preventivamente  autorizzate  dal servizio competente, che accerta il
permanere  del  fine  pubblico  perseguito nonche' l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento.
    2.  Qualora  in  base  agli  elementi acquisiti si accerti che le
variazioni   di   cui   al   comma 1  determinano  l'inammissibilita'
dell'iniziativa  o  comportano  comunque una sostanziale modifica del
progetto  originario,  il  servizio  competente  rigetta l'istanza di
variazione  con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare
il  progetto  nella  sua  forma  originaria  a  pena  di  revoca  del
contributo.
                              Art. 27.
                           Rendicontazione

    1.   I   beneficiari  sono  tenuti  a  presentare,  a  titolo  di
rendiconto,  l'elenco  analitico  della documentazione giustificativa
secondo quanto previsto dall'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000,
indicando  altresi'  tutti  gli altri eventuali contributi pubblici o
privati  ottenuti  per  la  stessa  iniziativa, la cui somma non deve
complessivamente   superare   l'ammontare  dei  costi  effettivamente
rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale
sull'attuazione   del   progetto,   con  specifico  riferimento  agli
obiettivi raggiunti.
    2.  Il  termine  di  rendicontazione viene fissato nel decreto di
erogazione,  tenuto  conto  dei  tempi  previsti per la realizzazione
dell'intervento.
    3.  Le  eventuali  richieste di proroga possono essere accolte su
istanza  debitamente  motivata  e  per un periodo non superiore a sei
mesi.
                              Art. 28.
              Revoca e rideterminazione del contributo

    1.  In  caso  di  mancata rendicontazione entro il termine di cui
all'Art.  27  viene disposta la revoca del contributo con conseguente
obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto
dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Nel  caso  in  cui la spesa rendicontata risulti inferiore al
contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo.
    3.  Nel  caso  in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del
progetto   risulti  parziale,  il  servizio  competente,  valutati  i
risultati  conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo,
riconoscendo  a  rendiconto  solo le spese direttamente riferibili al
conseguimento del risultato utile e provvede invece alla revoca negli
altri casi.
    4.  Nel  caso  in  cui  il progetto non venga realizzato in forma
congiunta,  come indicato nella domanda, il contributo concesso viene
rideterminato   nel   minore   importo  previsto  dall'Art.  22,  con
conseguente obbligo di restituzione.
                              Titolo IV

              DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 29.
                        Ispezioni e controlli

    1.  Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione
sulla  documentazione  presentata  a rendiconto ai sensi dell'Art. 43
della legge regionale n. 7/2000.
    2.  Possono  altresi'  essere  disposte  in  qualunque momento le
ispezioni  ed i controlli di cui all'Art. 44 della legge regionale n.
7/2000.
                              Art. 30.
                       Disposizione di rinvio

    1.  Per  quanto non espressamente previsto, si applicano le norme
di  cui  alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.
                              Art. 31.
                     Modifiche della modulistica

    1.  Eventuali  modifiche  ed integrazioni dei modelli di cui agli
allegati  A,  B,  C  e  D  del  presente regolamento, previsti per la
redazione delle domande di contributo rispettivamente dagli articoli
5,  12, 17 e 21, sono disposte con decreto del direttore centrale, da
pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione.
                              Art. 32.
                        A b r o g a z i o n i

    1. Sono abrogati in particolare:
      a) decreto del presidente della giunta regionale del 22 gennaio
2001, n. 010/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per
la  promozione della cultura della solidarieta' e per l'orientamento,
formazione  ed  aggiornamento  dei volontari), modificato con decreto
del Presidente della Regione del 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.;
      b) decreto  del  Presidente della Regione del 9 giugno 2004, n.
0181/Pres.  (Regolamento  per la concessione di contributi diretti al
consolidamento  delle  strutture  associative  e  alla qualificazione
dell'attivita'   delle   organizzazioni  di  volontariato,  ai  sensi
dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12).
                              Art. 33.
                      Disposizioni transitorie

    1.  Ai  procedimenti avviati negli esercizi precedenti si applica
la disciplina recata dai regolamenti di cui all'Art. 32.
    2.  In  fase  di  prima applicazione, le domande per l'accesso ai
contributi  di  cui  agli articoli 6, 7 e 10 sono presentate entro il
termine   di  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
    3.   Sono  comunque  fatte  salve  le  domande  gia'  presentate,
ancorche'  non  redatte  in  conformita' ai modelli previsti, purche'
integrate  dei  dati  necessari  ai fini dell'espletamento dell'esame
istruttorio,  entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del
servizio competente.
                              Art. 34.
                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy

    (Omissis)