(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 dell'8 marzo 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), come modificata da ultimo con l'Art. 7, comma 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2006); Visto in particolare l'Art. 8 della citata legge regionale n. 12/1995, che prevede il sostegno delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'Art. 6 della legge medesima, mediante la concessione di contributi per il finanziamento di progetti volti alla promozione della cultura della solidarieta' nonche' all'orientamento ed alla formazione ed aggiornamento dei volontari, per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, per il rimborso delle spese per l'assicurazione dei volontari e, infine, per l'attuazione di progetti finalizzati a particolari interventi ed attivita' di volontariato; Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarieta' e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari», emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 010/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.; Visto il «Regolamento per la concessione dei contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attivita' delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12», emanato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2004, n. 0181/Pres.; Ritenuto necessario adeguare e aggiornare la disciplina recata dai citati regolamenti, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e delle esigenze emerse nel mondo del volontariato ed espresse dal comitato regionale di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995; Ritenuto altresi' opportuno raccogliere e coordinare in un solo testo regolamentare la disciplina suddetta, con corrispondente abrogazione dei regolamenti sopraindicati, allo scopo di poter disporre di uno strumento normativo unitario ed organico per la gestione delle attivita' contributive di cui trattasi; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 194 del 10 febbraio 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006», nel testo allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 febbraio 2006 ILLY Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 2/2006. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. F i n a l i t a 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, a sostegno delle seguenti iniziative: a) iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento dei volontari; b) formazione ed aggiornamento dei volontari; c) consolidamento delle strutture associative delle organizzazioni di volontariato o delle loro forme di coordinamento regionale ai fini della qualificazione dell'attivita' di volontariato delle stesse. Art. 2. B e n e f i c i a r i 1. I beneficiari dei contributi sono le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 12/1995 o le loro forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate; per ciascun esercizio finanziario sono ammesse le domande presentate dalle organizzazioni che risultino iscritte nel registro al 31 dicembre dell'anno precedente. Art. 3. Indirizzi di programmazione finanziaria dei fondi 1. Lo stanziamento disponibile sul capitolo viene ripartito annualmente, tra le diverse tipologie di intervento, con delibera della giunta regionale, previa acquisizione del parere del comitato regionale per il volontariato di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 12/1995. Titolo II CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETA' E PER L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI VOLONTARI. Art. 4. Tipologia degli interventi 1. I contributi di cui all'Art. 1, lettere a) e b), possono essere concessi entro il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile, a sostegno dei progetti presentati per l'attuazione di iniziative rivolte: a) alla promozione della cultura della solidarieta' ed all'orientamento dei volontari; b) alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande di contributo redatte in conformita' al modello di cui all'allegato A, corredate della relazione illustrativa dell'iniziativa e del preventivo di spesa, sono presentate al servizio competente in materia di volontariato, entro il mese di febbraio di ciascun anno. Art. 6. Promozione della cultura della solidarieta' e orientamento dei volontari 1. Le iniziative di promozione della cultura della solidarieta' e all'orientamento dei volontari possono essere attuate mediante manifestazioni, convegni, pubblicazioni o attivita' diverse rivolte a sensibilizzare la collettivita' in merito a situazioni di disagio, infermita', bisogno o altre, ovvero mediante iniziative rivolte ad indirizzare gli interessati verso una o altra attivita' di volontariato. 2. Il limite massimo di contributo concedibile non puo' superare l'importo di 5.000,00 euro; tale limite e' elevato fino ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due o piu' organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale. 3. E' ammessa la presentazione di una sola domanda ancorche' in forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio di riferimento. 4. Le domande sono valutate tenuto conto dei costi e della validita' dell'iniziativa desunta dalla relazione illustrativa, nonche' dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte di piu' organizzazioni congiuntamente. Art. 7. Formazione e aggiornamento dei volontari 1. Per le iniziative di aggiornamento e formazione dei volontari, il limite massimo del contributo concedibile non puo' superare l'importo di 5.000,00 euro; tale limite e' elevato fino ad un massimo di 15.000,00 euro nel caso di presentazione congiunta da parte di due o piu' organizzazioni regolarmente iscritte al registro generale. 2. E' ammessa la presentazione di una sola domanda ancorche' in forma congiunta per ciascuna organizzazione proponente nell'esercizio di riferimento. 3. I progetti formativi devono riferirsi alle attivita' e finalita' statutarie delle singole organizzazioni. 4. Non sono ammessi a contributo i progetti formativi che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti. 5. Non sono in ogni caso ammesse a contributo domande e relativi progetti rivolti: a) alla realizzazione di studi, ricerche, indagini; b) all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nelle attivita' ordinarie o correnti. 6. Le domande sono valutate tenuto conto dei costi, del numero dei volontari partecipanti, della professionalita' dei docenti e degli altri elementi desumibili dalla relazione illustrativa nonche' dei progetti finanziati negli anni precedenti e della relativa rendicontazione, considerando prioritari i progetti promossi da parte di piu' organizzazioni congiuntamente. Art. 8. Concessione ed erogazione dei contributi 1. Per ciascun esercizio finanziario, i contributi sono concessi secondo l'ordine di priorita' della valutazione delle domande di cui agli articoli 6 e 7, su cui esprime parere il comitato regionale per il volontariato, entro il limite della ripartizione prevista dall'Art. 3. 2. L'erogazione dei contributi ha luogo nella misura del 90% in via anticipata ed il saldo viene corrisposto contestualmente all'approvazione del rendiconto; nel caso in cui l'organizzazione risulti gia' beneficiaria di contributi negli esercizi precedenti, l'erogazione viene disposta solo dopo l'approvazione del rendiconto dei contributi gia' percepiti. Art. 9. Rendicontazione 1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'Art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche' la relazione finale sull'attivita' svolta. 2. I termini per la rendicontazione vengono fissati nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione delle iniziative che non possono comunque essere superiori ad un anno. 3. Le eventuali richieste di proroga dei termini di cui al comma 2 possono essere accolte dal servizio competente in materia di volontariato, su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi; oltre tale termine gli importi non documentati devono essere restituiti all'amministrazione regionale. 4. Le spese, secondo le categorie indicate nel preventivo di spesa, sono considerate ammissibili solo se riferite al progetto; per le iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari sono di regola riconosciute le categorie di spesa per docenza, locazione, oneri diversi, assicurazioni, rimborsi spese ai volontari; per le iniziative concernenti la cultura della solidarieta' o l'orientamento dei volontari sono di regola riconosciute le categorie di spesa per relatori, locazione e oneri diversi. 5. Rispetto al preventivo di spesa indicato nel progetto, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono riconosciute, in fase di rendicontazione, eventuali variazioni entro il limite massimo del 20% dell'importo relativo a ciascuna categoria di spesa. 6. Qualora nel preventivo non sia prevista alcuna spesa in una o piu' delle categorie indicate al comma 4, fermo restando il costo massimo del progetto ammesso, sono ammissibili eventuali spese, purche' rientranti nelle categorie medesime, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto. 7. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato in forma congiunta, come indicato nella domanda, il contributo concesso viene rideterminato nel minore importo previsto dagli articoli 6 e 7, con conseguente obbligo di restituzione. 8. Sono fatti salvi i casi di revoca del contributo previsti dalla normativa regionale vigente. Titolo III CONTRIBUTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO. Capo I O g g e t t o Art. 10. Iniziative finanziabili 1. I contributi di cui all'Art. 1, lettera c) sono concessi a sostegno dei seguenti tipi di intervento: a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, nonche' di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l'attivita' espletata dalle stesse con riferimento alle finalita' statutarie ad esclusione dei beni mobili registrati; b) per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari, ai sensi dell'Art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato); c) per l'attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attivita' di volontariato prestate nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. Capo II Contributi per la dotazione strumentale Art. 11. Limite massimo del contributo 1. Per gli interventi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera a), sono concessi contributi nel limite massimo della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a 3.000,00 euro per ciascuna organizzazione richiedente. Art. 12. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato B, corredate del preventivo di spesa della ditta fornitrice e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il numero dei volontari operativi assicurati, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Art. 13. Concessione del contributo 1. Per la concessione dei contributi le domande vengono ordinate, in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la spesa ammessa ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati ai sensi dell'Art. 4 della legge n. 266/1991 a partire dalla domanda con il coefficiente piu' basso. 2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per la dotazione strumentale, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda. 3. La graduatoria formulata ai sensi dei commi 1 e 2 viene comunicata al comitato regionale per il volontariato nella prima seduta utile. 4. I contributi sono concessi secondo l'ordine della graduatoria entro il limite della ripartizione prevista all'Art. 3. Art. 14. Erogazione e rendicontazione 1. Il contributo viene erogato anticipatamente in un'unica soluzione. Entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di erogazione, i beneficiari presentano, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 2. Qualora il contributo risulti di importo superiore alla spesa effettivamente sostenuta, si procede alla rideterminazione dello stesso con conseguente restituzione degli importi secondo quanto disposto dall'Art. 49, comma 5, della legge regionale n. 7/2000. 3. I beni oggetto del contributo sono iscritti nel libro degli inventari dell'organizzazione e rimangono vincolati all'esercizio dell'attivita' della stessa. Capo III Contributi per il rimborso delle spese assicurative Art. 15. Spesa ammissibile 1. Per gli interventi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera b) sono concessi contributi a sostegno delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 euro a volontario e comunque fino ad un massimo di 2.000,00 euro per ogni organizzazione richiedente. E' ammesso a contributo l'importo del premio versato la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda. Art. 16. Casi d'esclusione 1. Non sono ammesse a contributo le organizzazioni convenzionate con enti locali o altri enti pubblici e le organizzazioni che fruiscono comunque della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo. 2. Nel caso in cui la convenzione abbia ad oggetto attivita' che comportano le prestazioni di un limitato numero di volontari, e' ammissibile a contributo la quota parte della polizza rimasta effettivamente a carico dell'organizzazione. Art. 17. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato C, accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi della polizza assicurativa, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ogni anno. Art. 18. Concessione dei contributi 1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un unica soluzione. 2. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti al soddisfacimento delle domande pervenute, i contributi sono concessi in misura proporzionalmente ridotta. Capo IV Contributi per l'attuazione di progetti finalizzati Art. 19. Casi d'esclusione 1. Sono esclusi dalla concessione dei contributi di cui all'Art. 10, comma 1, lettera c) i progetti attinenti alle materie della cooperazione internazionale allo sviluppo e della protezione civile. 2. Non sono ammissibili a contributo: a) progetti il cui ambito di realizzazione non ricade interamente nel territorio regionale; b) progetti la cui realizzazione ha una durata superiore a dodici mesi; c) progetti che non si realizzano con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti all'organizzazione richiedente; d) progetti gia' presentati dalla medesima organizzazione e oggetto di contributo nel corso del biennio precedente all'esercizio di riferimento. 3. Non sono inoltre ammissibili a contributo le domande generiche di finanziamento, prive di elementi progettuali nonche' quelle relative all'attuazione di iniziative promozionali o istituzionali rientranti nell'attivita' ordinaria dell'organizzazione. Art. 20. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili i costi direttamente riferibili all'attuazione del progetto ed individuabili nelle seguenti tipologie di spesa: a) spese per le risorse umane, entro i limiti indicati nel modello della domanda di contributo di cui all'Art. 21, relativamente a: 1) prestazioni di professionisti esterni; 2) personale dipendente interno; 3) volontari, limitatamente al rimborso delle spese sostenute; b) spese per l'acquisto di beni strumentali necessari all'attuazione del progetto; c) spese generali di gestione del progetto. 2. Sono comunque escluse dalla spesa ammissibile: a) le spese per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili; b) le spese per l'acquisto di beni mobili registrati; c) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente; d) le spese per l'attivita' promozionale dell'organizzazione e quelle relative a studi, ricerche, seminari e convegni, non finalizzate all'attuazione del progetto; e) le spese per l'acquisto di beni anche deperibili da destinare, anche in forma di aiuto, a soggetti esterni. Art. 21. Modalita' di presentazione della domanda 1. Le domande, redatte in conformita' al modello di cui all'allegato D, corredate dal preventivo di spesa e dalla documentazione descrittiva del progetto, sono presentate al servizio regionale competente in materia di volontariato entro il mese di febbraio di ciascun anno. 2. Le organizzazioni proponenti possono presentare la domanda per un solo progetto, per ciascun esercizio, ancorche' in forma congiunta, relativamente al settore prevalente di attivita' istituzionale dell'organizzazione. 3. Fermo restando quanto previsto all'Art. 19, comma 2, lettera b), la domanda puo' riguardare anche un progetto costituente un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale. In tal caso, la documentazione descrittiva di cui al comma 1 contiene anche l'illustrazione dell'iniziativa progettuale complessiva. Art. 22. Limite massimo del contributo 1. I contributi sono concessi nel limite massimo della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 10.000,00 euro per progetto. Il limite massimo del contributo concedibile e' elevato sino all'importo di 25.000,00 euro, nel caso di presentazione congiunta da parte di due o piu' organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale e qualora l'entita' delle risorse disponibili lo consenta. Art. 23. Criteri di priorita' 1. I progetti presentati vengono ordinati in base al coefficiente ricavato dal rapporto tra la somma delle spese per i professionisti esterni ed i dipendenti, ed il numero dei volontari impiegati nel progetto moltiplicato per 100 a partire dal coefficiente piu' basso; (spese per professionisti esterni + spese per dipendenti) -------------------------------------------------------- numero dei volontari x 100 2. Sono considerati prioritari i progetti presentati in forma congiunta con una o piu' organizzazioni iscritte nel registro generale ed i progetti che prevedano una partecipazione finanziaria da parte di enti pubblici o privati a partire da un minimo del 5% del costo del progetto. Tale criterio di priorita' non si applica qualora il rapporto di cui al comma 1 risulti superiore a 15,00. Art. 24. Individuazione delle priorita' sociali e di metodologie di intervento particolarmente avanzate 1. Con deliberazione della giunta regionale possono essere individuate, ai fini della classificazione dei progetti, le priorita' sociali e le metodologie di intervento particolarmente avanzate. Art. 25. Concessione ed erogazione 1. I contributi sono concessi in base alla classificazione dei progetti, sentito il parere del comitato regionale per il volontariato, entro il limite della ripartizione prevista dall'Art. 3. 2. All'erogazione si procede in seguito alla comunicazione di avvio del progetto nella misura pari all'80% del contributo concesso. Qualora il progetto non venga avviato entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione, si procede alla revoca del medesimo, salva la possibilita' di proroga su istanza debitamente motivata. 3. Al saldo del contributo si provvede contestualmente all'approvazione del rendiconto. Art. 26. Variazioni del progetto 1. Eventuali variazioni degli elementi progettuali o variazioni compensative delle voci di spesa indicate nel preventivo sono preventivamente autorizzate dal servizio competente, che accerta il permanere del fine pubblico perseguito nonche' l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 1 determinano l'inammissibilita' dell'iniziativa o comportano comunque una sostanziale modifica del progetto originario, il servizio competente rigetta l'istanza di variazione con conseguente obbligo per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria a pena di revoca del contributo. Art. 27. Rendicontazione 1. I beneficiari sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000, indicando altresi' tutti gli altri eventuali contributi pubblici o privati ottenuti per la stessa iniziativa, la cui somma non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, unitamente ad una relazione finale sull'attuazione del progetto, con specifico riferimento agli obiettivi raggiunti. 2. Il termine di rendicontazione viene fissato nel decreto di erogazione, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 3. Le eventuali richieste di proroga possono essere accolte su istanza debitamente motivata e per un periodo non superiore a sei mesi. Art. 28. Revoca e rideterminazione del contributo 1. In caso di mancata rendicontazione entro il termine di cui all'Art. 27 viene disposta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite secondo quanto previsto dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000. 2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo. 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione del progetto risulti parziale, il servizio competente, valutati i risultati conseguiti, provvede alla rideterminazione del contributo, riconoscendo a rendiconto solo le spese direttamente riferibili al conseguimento del risultato utile e provvede invece alla revoca negli altri casi. 4. Nel caso in cui il progetto non venga realizzato in forma congiunta, come indicato nella domanda, il contributo concesso viene rideterminato nel minore importo previsto dall'Art. 22, con conseguente obbligo di restituzione. Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI Art. 29. Ispezioni e controlli 1. Il servizio competente dispone verifiche contabili a campione sulla documentazione presentata a rendiconto ai sensi dell'Art. 43 della legge regionale n. 7/2000. 2. Possono altresi' essere disposte in qualunque momento le ispezioni ed i controlli di cui all'Art. 44 della legge regionale n. 7/2000. Art. 30. Disposizione di rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 31. Modifiche della modulistica 1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli allegati A, B, C e D del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo rispettivamente dagli articoli 5, 12, 17 e 21, sono disposte con decreto del direttore centrale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Art. 32. A b r o g a z i o n i 1. Sono abrogati in particolare: a) decreto del presidente della giunta regionale del 22 gennaio 2001, n. 010/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della cultura della solidarieta' e per l'orientamento, formazione ed aggiornamento dei volontari), modificato con decreto del Presidente della Regione del 22 gennaio 2003, n. 07/Pres.; b) decreto del Presidente della Regione del 9 giugno 2004, n. 0181/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi diretti al consolidamento delle strutture associative e alla qualificazione dell'attivita' delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'Art. 8-bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12). Art. 33. Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti avviati negli esercizi precedenti si applica la disciplina recata dai regolamenti di cui all'Art. 32. 2. In fase di prima applicazione, le domande per l'accesso ai contributi di cui agli articoli 6, 7 e 10 sono presentate entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. Sono comunque fatte salve le domande gia' presentate, ancorche' non redatte in conformita' ai modelli previsti, purche' integrate dei dati necessari ai fini dell'espletamento dell'esame istruttorio, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del servizio competente. Art. 34. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)