(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006) I PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383; Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 40 - 3134 del 12 giugno 2006 Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 7, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nell'apposito registro regionale, istituito a norma dell'Art. 6 della legge regionale n. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione e pubblicazione del medesimo registro, nonche' le modalita' di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell'Art. 10 della legge regionale n. 7/2006.