(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del
                           15 giugno 2006)

                 I PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Visto  l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
    Visto la legge 7 dicembre 2000, n. 383;
    Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7;
    Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 40 - 3134 del
12 giugno 2006
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 7, comma 4, della
legge  regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni
di   promozione  sociale),  il  presente  regolamento  disciplina  le
procedure  di  iscrizione  delle  associazioni  di promozione sociale
nell'apposito registro regionale, istituito a norma dell'Art. 6 della
legge  regionale  n.  7/2006.  Il  regolamento  disciplina inoltre le
procedure  di  conservazione,  revisione  periodica,  cancellazione e
pubblicazione   del   medesimo  registro,  nonche'  le  modalita'  di
individuazione  dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso
l'osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale,
istituito a norma dell'Art. 10 della legge regionale n. 7/2006.