(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2006)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visti  gli  articoli 53  e 54, primo comma, numero 1, del decreto
del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente
l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;
    Visti  gli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto
1983,  n. 29 concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni in
materia  di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il servizio
farmaceutico»,  come. modificati dall'Art. 14 della legge provinciale
22 dicembre 2004, n. 13;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 147 di data
3 febbraio  2006,  con  la  quale  e'  stato  approvato lo schema del
seguente regolamento,

                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                       Oggetto del regolamento
    1.  Il  presente regolamento, ai sensi degli articoli 58, 61 e 64
della   legge   provinciale   29 agosto   1983,   n.  29  (disciplina
dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica
e norme concernenti il servizio farmaceutico), disciplina:
      a) le  procedure  per la formazione e la revisione della pianta
organica   provinciale   delle   farmacie,   per  il  rilascio  delle
autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;
      b) le  modalita' per l'effettuazione del servizio farmaceutico,
assicurano  la  continuita'  dello  stesso  mediante  turni, e per la
fruizione  da  parte  delle  farmacie  di una giornata o di due mezze
giornate di riposo settimanale;
      c) le  autorizzazioni alla chiusura della farmacia per esigenze
di formazione continua obbligatoria.