(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 21/I-II del 23 maggio 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 concernente «Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico», come. modificati dall'Art. 14 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 147 di data 3 febbraio 2006, con la quale e' stato approvato lo schema del seguente regolamento, Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico), disciplina: a) le procedure per la formazione e la revisione della pianta organica provinciale delle farmacie, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza; b) le modalita' per l'effettuazione del servizio farmaceutico, assicurano la continuita' dello stesso mediante turni, e per la fruizione da parte delle farmacie di una giornata o di due mezze giornate di riposo settimanale; c) le autorizzazioni alla chiusura della farmacia per esigenze di formazione continua obbligatoria.