(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del 3 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto della legge 1. La regione Campania con la presente legge in adempimento a quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina sul territorio regionale, la raccolta, la coltivazione, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi nonche' la tutela dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono. 2. I tartufi destinati al consumo da freschi appartengono ai generi e alle specie elencati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991, n. 162.