(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 29 del
                           3 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Finalita' e oggetto della legge

    1.  La  regione  Campania  con la presente legge in adempimento a
quanto  previsto  dalla  legge  16  dicembre 1985, n. 752, al fine di
tutelare  e valorizzare il patrimonio tartuficolo campano, disciplina
sul   territorio   regionale,   la   raccolta,  la  coltivazione,  la
conservazione  e la commercializzazione dei tartufi nonche' la tutela
dell'ambiente naturale in cui essi si riproducono.
    2.  I  tartufi  destinati  al  consumo da freschi appartengono ai
generi  e  alle  specie  elencati  all'art. 2 della legge 16 dicembre
1985,  n. 752, con le modifiche apportate dalla legge 17 maggio 1991,
n. 162.