(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       100 del 10 luglio 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   Sostituzione dell'Art. 47 della legge regionale n. 34 del 1999
    1. L'Art. 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo
unico  in  materia  di  iniziativa  popolare  e  referendum) e' cosi'
sostituito:

                              «Art. 47

             Contributo per l'autenticazione delle firme
    1.  La  Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a
copertura  forfetaria  delle  spese,  per l'autenticazione del numero
minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui:
      a) sia  stata  dichiarata  la  regolarita'  della  proposta  di
iniziativa popolare, ai sensi dell'Art. 9;
      b) sia  stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad
esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto.
    2. La Regione eroga le seguenti somme:
      a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo;
      b) settanta  centesimi  di  euro  nel  caso  della  proposta di
iniziativa popolare.
    3.  Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono
presentare,  contestualmente  al  deposito  degli  atti  di  cui agli
articoli  5  e  13,  domanda scritta indicando il nome del delegato a
riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 10 luglio 2006

                               ERRANI
(Omissis)