(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 100 del 10 luglio 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 47 della legge regionale n. 34 del 1999 1. L'Art. 47 della legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum) e' cosi' sostituito: «Art. 47 Contributo per l'autenticazione delle firme 1. La Regione eroga i rimborsi nella misura di cui al comma 2 a copertura forfetaria delle spese, per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme, nel rispetto delle condizioni per cui: a) sia stata dichiarata la regolarita' della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'Art. 9; b) sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e ad esso abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. 2. La Regione eroga le seguenti somme: a) un euro per ogni firma nel caso di referendum abrogativo; b) settanta centesimi di euro nel caso della proposta di iniziativa popolare. 3. Per ottenere il rimborso di cui al comma 1 i promotori devono presentare, contestualmente al deposito degli atti di cui agli articoli 5 e 13, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 10 luglio 2006 ERRANI (Omissis)