(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       102 del 10 luglio 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'
    1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale,
sulla  base  della competenza legislativa della Regione nella materia
della  caccia,  in  conformita' al titolo V della parte seconda della
Costituzione.
    2.  Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole,  il  territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia  programmata  e'  sottoposto  a  tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
    3.  La caccia agli ungulati e' consentita secondo quanto previsto
dall'apposito vigente regolamento.
    4. I tempi e le modalita' dei prelievi in selezione agli ungulati
sono  stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani
di  prelievo,  in  quanto  condizione necessaria per la conservazione
delle specie in un rapporto di compatibilita' con gli usi plurimi del
territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle
singole  specie,  delle  necessita'  di  natura tecnica e gestionale,
nonche'  delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione
Emilia-Romagna.
    5.   Le  aziende  faunistico-venatorie  (AFV)  ed  agri-turistico
venatorie  (ATV)  provvedono  agli  abbattimenti in base alle vigenti
direttive  regionali relative alla gestione delle aziende medesime ed
al    vigente   regolamento   regionale   concernente   la   gestione
faunistico-venatoria degli ungulati.
    6.  Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di
AFV  possono  autorizzare  l'abbattimento  di  un  numero  di capi di
fagiano,  starna,  pernice  rossa e lepre superiori a quelli previsti
dall'Art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal piano di
abbattimento;  detto  piano  potra'  essere  realizzato  fino  al  31
dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine e' fissato
al  31  gennaio.  Per  tutte  le altre specie non citate nel presente
comma valgono   i  limiti  temporali  e  di  carniere  previsti  agli
articoli 3 e 6.
    7.  Nelle  AFV  la  caccia  agli  ungulati  si svolge nei periodi
fissati  dall'Art.  3,  comma  1,  lettere  c)  e d). E' facolta' del
titolare  dell'AFV  scegliere  le  giornate di caccia al cinghiale in
forma collettiva nel rispetto delle vigenti.