(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 10 luglio 2006) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 15 del 2002 1. L'Art. 1 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 «Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria») e' cosi' sostituito: «Art. 1 (Finalita). - 1. In considerazione dell'accertata necessita' di prevenire gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, della comprovata inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti ed al fine di rafforzare la misura deterrente dei sistemi di dissuasione normalmente autorizzati, nella Regione Emilia-Romagna e' consentito nel corso della stagione venatoria 2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e successive modifiche, Art. 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'Art. 9 della direttiva 79/409/CEE), secondo le disposizioni della presente legge.».