(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       102 del 10 luglio 2006)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

    Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 15 del 2002
    1.   L'Art.  1  della  legge  regionale  12 luglio  2002,  n.  15
(disciplina  dell'esercizio  delle  deroghe  previste dalla direttiva
79/409/CEE.  Modifiche  alla  legge  regionale 15 febbraio 1994, n. 8
«Disposizioni   per   la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per
l'esercizio dell'attivita' venatoria») e' cosi' sostituito:
    «Art.   1  (Finalita).  -  1.  In  considerazione  dell'accertata
necessita'  di  prevenire  gravi  e  ricorrenti  danni  alle  colture
agricole,   della   comprovata   inesistenza   di   altre   soluzioni
soddisfacenti  ed  al  fine  di  rafforzare  la misura deterrente dei
sistemi   di   dissuasione  normalmente  autorizzati,  nella  Regione
Emilia-Romagna  e'  consentito  nel  corso  della  stagione venatoria
2006-2007 il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alle specie
di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a) della presente legge, ai sensi
della  direttiva  79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 relativa
alla  conservazione  degli  uccelli selvatici e successive modifiche,
Art. 9, comma 1, lettera a) e ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n.
221  (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di
protezione   della  fauna  selvatica  e  di  prelievo  venatorio,  in
attuazione  dell'Art.  9  della  direttiva  79/409/CEE),  secondo  le
disposizioni della presente legge.».