(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
                           7 giugno 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995

    1.  Il  comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995,
n.  43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli
animali  d'affezione  e  la prevenzione del randagismo) e' sostituito
dal seguente:
    «2. La commissione e' composta da:
      a) l'assessore  regionale competente in materia di diritto alla
salute o suo delegato, che la presiede;
      b) un   funzionario  della  struttura  della  giunta  regionale
competente  in  materia di sanita' pubblica veterinaria, con funzioni
di segreteria;
      c) tre  rappresentanti  delle  strutture  di  sanita'  pubblica
veterinaria  delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale
di cui alla lettera b);
      d) un  veterinario  designato dalla federazione regionale degli
ordini dei medici veterinari;
      e) tre  rappresentanti  di  associazioni  senza scopo di lucro,
riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi
finalita' di protezione e difesa degli animali;
      f) due  rappresentanti  designati dal consiglio delle autonomie
locali;
      g) un  rappresentante  della  struttura  della giunta regionale
competente in materia di caccia.».
    2.  Il  comma 3  dell'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995 e'
sostituito dal seguente:
    «3.  La  commissione  e'  nominata  dal  presidente  della giunta
regionale e dura in carica cinque anni».