(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 7 giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995 1. Il comma 2 dell'Art. 14 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo) e' sostituito dal seguente: «2. La commissione e' composta da: a) l'assessore regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede; b) un funzionario della struttura della giunta regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria, con funzioni di segreteria; c) tre rappresentanti delle strutture di sanita' pubblica veterinaria delle aziende USL, individuati dalla struttura regionale di cui alla lettera b); d) un veterinario designato dalla federazione regionale degli ordini dei medici veterinari; e) tre rappresentanti di associazioni senza scopo di lucro, riconosciute ed iscritte in albi istituiti da leggi regionali, aventi finalita' di protezione e difesa degli animali; f) due rappresentanti designati dal consiglio delle autonomie locali; g) un rappresentante della struttura della giunta regionale competente in materia di caccia.». 2. Il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale n. 43/1995 e' sostituito dal seguente: «3. La commissione e' nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni».