(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 5 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualita' integrata a livello territoriale, il coordinamento dei soggetti operanti nei settori della cultura, la cooperazione e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, la valorizzazione dell'attivita' di ricerca, nel rispetto dei principi di cui all'Art. 2 della legge regionale 31 gennaio 2005. n. 19 (Norme sul sistema regionale dei beni culturali). 2. Al fine di favorire l'integrazione a livello territoriale degli interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonche' di promuovere l'integrazione delle attivita' in materia di beni, attivita' culturali e spettacolo, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi inerenti le seguenti leggi: a) legge regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di musei e di raccolte di Enti locali e di interesse locale. Delega delle funzioni amministrative agli Enti Locali); b) legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attivita' di educazione e formazione alla musica e al canto corale); c) legge regionale 1° luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali); d) legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana); e) legge regionale 18 febbraio 2005, n. 33 (Interventi finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).