(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del
                           5 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  La Regione Toscana favorisce lo sviluppo della progettualita'
integrata  a  livello  territoriale,  il  coordinamento  dei soggetti
operanti   nei   settori   della   cultura,   la  cooperazione  e  la
partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e privati, la valorizzazione
dell'attivita'  di ricerca, nel rispetto dei principi di cui all'Art.
2  della  legge  regionale  31 gennaio 2005. n. 19 (Norme sul sistema
regionale dei beni culturali).
    2.  Al  fine  di  favorire  l'integrazione a livello territoriale
degli  interventi dei diversi soggetti pubblici e privati, nonche' di
promuovere   l'integrazione  delle  attivita'  in  materia  di  beni,
attivita'  culturali  e  spettacolo,  sono  unificate le procedure di
programmazione  e finanziamento degli interventi inerenti le seguenti
leggi:
      a) legge  regionale 4 dicembre 1980, n. 89 (Norme in materia di
musei  e  di  raccolte  di  Enti locali e di interesse locale. Delega
delle funzioni amministrative agli Enti Locali);
      b) legge  regionale  18 novembre  1994,  n.  88  (Norme  per il
sostegno  delle attivita' di educazione e formazione alla musica e al
canto corale);
      c) legge regionale 1° luglio 1999, n. 35 (Disciplina in materia
di  biblioteche  di enti locali e di interesse locale e di archivi di
enti locali);
      d) legge  regionale  28 marzo  2000, n. 45 (Norme in materia di
promozione delle attivita' nel settore dello spettacolo in Toscana);
      e) legge   regionale   18 febbraio   2005,  n.  33  (Interventi
finalizzati alla promozione della cultura contemporanea in Toscana).