(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino Alto-Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista   la   deliberazione   della  giunta  provinciale  n.  1556
dell'8 maggio 2006;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  3 del decreto del Presidente della provincia 4 luglio
2001, n. 38. e' cosi' sostituito:
    «Art.   3   (Contrassegno).   -  1.  I  prodotti  possono  essere
contrassegnati  con  il  logo  oppure con la dicitura, come descritto
nell'allegato A del presente regolamento.
    2.  Il  Comitato  per  i  prodotti  geneticamente  non modificati
autorizza  solamente  coloro  ad  usare  il  logo  ai  quali e' stato
conferito  il  diritto  all'apposizione  del  contrassegno  ai  sensi
dell'Art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 22 maggio 2006
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 2006
Registro n. 1, foglio n. 15
(Omissis).