(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Introduzione dell'Art. 58-bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» 1. Dopo l'Art. 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente», e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «Art. 58-bis (Regime del bollino blu). - 1. Per il proseguimento delle finalita' di cui all'Art. 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall'inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 e' vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 «Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 92/SS/CEE», in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'Art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 «Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti». 2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprieta' di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il cosi' detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all'Art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'Art. 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'Art. 7 del nuovo codice della strada». 3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprieta' di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni. 4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validita' per non piu' di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa. 5. La giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all'Art. 4 dell'allegato «Normativa generale» al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, puo' con proprio provvedimento disporre l'esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.».