(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 60 del 4
                            luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Introduzione  dell'Art.  58-bis nella legge regionale 16 aprile 1985,
              n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»

    1.  Dopo  l'Art.  58  della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
«Norme  per  la  tutela  dell'ambiente», e successive modificazioni e
integrazioni, e' aggiunto il seguente:
    «Art.  58-bis (Regime del bollino blu). - 1. Per il proseguimento
delle  finalita'  di  cui  all'Art.  58,  primo comma, numero 1) ed a
tutela  della  salute  umana dall'inquinamento da traffico veicolare,
dal  1°  gennaio  2007 e' vietata in tutto il territorio regionale la
circolazione  dei  veicoli  a motore le cui emissioni inquinanti allo
scarico  non  risultino  conformi  alle  prescrizioni tecniche di cui
all'allegato   al   decreto   del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  del  5 febbraio 1996 «Prescrizioni per la verifica delle
emissioni  dei  gas  di  scarico degli autoveicoli in circolazione ai
sensi  della  direttiva  del  Consiglio  delle  comunita'  europee n.
92/SS/CEE»,   in   forza   dell'attestazione  di  avvenuto  controllo
effettuata  mediante  il  rilascio  del  bollino  autoadesivo  di cui
all'Art.  2,  comma 2  del  decreto  ministeriale  28  febbraio  1994
«Individuazione  delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni
inquinanti».
    2.  Tutti  i  veicoli  a motore immatricolati anteriormente al 1°
luglio  2004,  di  proprieta'  di  persone,  imprese  o  enti  aventi
residenza  o  sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel
territorio  regionale  devono  esporre  il  cosi'  detto bollino blu,
valido  su  tutto il territorio nazionale, di cui all'Art. 2, comma 2
del  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione del 28
febbraio   1994   e  possedere  l'apposito  certificato  relativo  al
controllo  delle  emissioni,  di  cui  all'Art. 5 della direttiva del
Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, «Direttiva sul controllo
dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'Art. 7 del
nuovo codice della strada».
    3.  I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio
2004,  di  proprieta'  di  persone, imprese o enti aventi residenza o
sede  legale  nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo
di  cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad
opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.
    4.  La  documentazione  che  attesta il rispetto dei limiti delle
emissioni  inquinanti  ha  validita'  per  non  piu'  di dodici mesi,
decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
    5.  La  giunta  regionale,  sentito  il  Comitato  di indirizzo e
sorveglianza  di cui all'Art. 4 dell'allegato «Normativa generale» al
Piano  regionale  di  tutela  e  risanamento  dell'atmosfera (PRTRA),
approvato   con   deliberazione   del   Consiglio   regionale  n.  57
dell'11 novembre   2004,  puo'  con  proprio  provvedimento  disporre
l'esclusione  dal  regime  del  bollino blu per definite categorie di
veicoli  a  motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica
di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.».