(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione autonoma della
          Sardegna - Parti I e II n. 16 del 23 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Istituzione, finalita' e natura giuridica dell'Agenzia

    1.  La  presente  legge  istituisce  l'Agenzia  regionale  per la
protezione  dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS
o  agenzia,  in  attuazione  dell'Art. 3 del decreto-legge 4 dicembre
1993,  n.  496,  convertito  con modificazioni dalla legge 21 gennaio
1994,  n.  61,  ne  disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e
provvede  alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli
ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva.
    2.   L'attivita'   dell'ARPAS   e'  funzionale  al  perseguimento
dell'obiettivo  regionale  di promozione dello sviluppo sostenibile e
di  tutela  e  promozione  della qualita' degli ecosistemi naturali e
antropizzati,  con  particolare  attenzione  a quelli agricoli, ed e'
finalizzata:
      a) al  conseguimento  della massima efficacia nella previsione,
prevenzione  e  rimozione  dei  fattori  di  degrado  che hanno o che
potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e
sull'ambiente,  attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione
dell'evoluzione delle componenti ambientali;
      b) a  fornire  assistenza,  consulenza  tecnico-scientifica  ed
altre  attivita'  di  supporto alla Regione, agli enti locali ed agli
altri  enti  pubblici  ai  fini dell'espletamento delle funzioni loro
attribuite  nel  campo della programmazione dell'uso del territorio e
dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva
e del controllo ambientale.
    3.   L'ARPAS  ha  personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,
autonomia  amministrativa,  tecnica,  contabile  e  patrimoniale;  e'
costituita  con decreto del Presidente della Regione ed e' sottoposta
agli   indirizzi,   alla  vigilanza  ed  al  controllo  della  giunta
regionale.
    4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto
divieto  alla  Regione,  agli  enti  locali ed alle aziende sanitarie
locali  di  mantenere o istituire servizi, uffici, unita' operative e
strutture  tecniche  e  di  laboratorio con compiti analoghi a quelli
dell'Agenzia.