(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna - Parti I e II n. 16 del 23 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione, finalita' e natura giuridica dell'Agenzia 1. La presente legge istituisce l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, di seguito denominata ARPAS o agenzia, in attuazione dell'Art. 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e provvede alla riorganizzazione delle strutture preposte ai controlli ambientali e alla promozione e prevenzione della salute collettiva. 2. L'attivita' dell'ARPAS e' funzionale al perseguimento dell'obiettivo regionale di promozione dello sviluppo sostenibile e di tutela e promozione della qualita' degli ecosistemi naturali e antropizzati, con particolare attenzione a quelli agricoli, ed e' finalizzata: a) al conseguimento della massima efficacia nella previsione, prevenzione e rimozione dei fattori di degrado che hanno o che potrebbero avere conseguenze dirette o indirette sulla salute umana e sull'ambiente, attraverso il monitoraggio, l'analisi e la previsione dell'evoluzione delle componenti ambientali; b) a fornire assistenza, consulenza tecnico-scientifica ed altre attivita' di supporto alla Regione, agli enti locali ed agli altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della programmazione dell'uso del territorio e dell'ambiente, della promozione e prevenzione della salute collettiva e del controllo ambientale. 3. L'ARPAS ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale; e' costituita con decreto del Presidente della Regione ed e' sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della giunta regionale. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto alla Regione, agli enti locali ed alle aziende sanitarie locali di mantenere o istituire servizi, uffici, unita' operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell'Agenzia.