(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22
                         del 12 luglio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Sostituzione dell'Art. 82 della legge regionale
                       24 febbraio 2005, n. 40
            (Disciplina del servizio sanitario regionale)
    1.  L'Art.  82  della  legge  regionale  24 febbraio  2005, n. 40
(Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale)  e'  sostituito dal
seguente:
    «Art.  82 (Agenzia regionale di sanita). - 1. L'Agenzia regionale
di  sanita'  (ARS)  e'  ente  strumentale  e funzionale della Regione
Toscana,  dotato  di  personalita'  giuridica  pubblica, di autonomia
organizzativa,  amministrativa  e  contabile, che svolge attivita' di
studio  e  ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualita'
dei servizi sanitari.».