(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 12 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 82 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) 1. L'Art. 82 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: «Art. 82 (Agenzia regionale di sanita). - 1. L'Agenzia regionale di sanita' (ARS) e' ente strumentale e funzionale della Regione Toscana, dotato di personalita' giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attivita' di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualita' dei servizi sanitari.».