(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e finalita' del parco naturale 1. E' istituito il parco naturale Spina Verde di Como ai sensi dell'Art. 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. Il parco naturale e' istituito per perseguire le seguenti finalita': a) tutelare la biodiversita', conservare ed incrementare le potenzialita' faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area; b) tendere alla ricostituzione dell'ambiente, tramite opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio; c) realizzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali; d) promuovere le attivita' culturali negli ambiti di intervento dell'ente gestore, nonche' la valorizzazione, il recupero e l'utilizzo ecocompatibile dei manufatti storico-culturali presenti; e) realizzare la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra citta' e campagna, nonche' la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani. 3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata «Parco naturale Spina Verde di Como», allegata alla presente legge; l'individuazione puntuale dei confini e' rappresentata nella cartografia catastale in scala 1:2.000 depositata presso la sede dell'ente gestore.