(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 21 del 26 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 30/2002

    1.  Alla  legge  regionale  10 dicembre 2002, n. 30 (promozione e
sviluppo  del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti
modifiche:
      a) dopo il comma 5 dell'Art. 4 e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.   La   giunta  regionale  stabilisce  le  modalita'  di
rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed
ai  visitatori  per  le manifestazioni con qualifica internazionale e
nazionale, nonche' i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e
certificazione dei dati medesimi.»;
      b) la  lettera f)  del comma 3 dell'Art. 11 e' sostituita dalla
seguente:
      «f) stipulare  convenzioni  per lo sviluppo, la promozione e la
competitivita' del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione
delle  manifestazioni  fieristiche, in Italia e all'estero con enti e
organismi specializzati;»;
      c) il comma 5 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente:
      «5.  I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che
intendono  beneficiare  dei contributi di cui al comma 3, lettera a),
devono   presentare   specifica  richiesta  alla  direzione  generale
competente, secondo le modalita' previste nel relativo bando.»;
      d) al  comma 2  dell'Art.  12 le parole «fino a ventimila euro»
sono sostituite dalle seguenti: da 8.000,00 euro a 20.000.00 euro».