(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 26 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 30/2002 1. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 dell'Art. 4 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La giunta regionale stabilisce le modalita' di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori per le manifestazioni con qualifica internazionale e nazionale, nonche' i tempi di attuazione dei sistemi di rilevazione e certificazione dei dati medesimi.»; b) la lettera f) del comma 3 dell'Art. 11 e' sostituita dalla seguente: «f) stipulare convenzioni per lo sviluppo, la promozione e la competitivita' del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero con enti e organismi specializzati;»; c) il comma 5 dell'Art. 11 e' sostituito dal seguente: «5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalita' previste nel relativo bando.»; d) al comma 2 dell'Art. 12 le parole «fino a ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: da 8.000,00 euro a 20.000.00 euro».