(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  e  integrazioni  alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
                «Legge per il governo del territorio»

    1.  Alla  legge  regionale  11 marzo  2005,  n.  12 (legge per il
governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al  primo  periodo  del  comma 2 dell'Art. 4, dopo le parole
«piano  territoriale  regionale»,  sono  inserite  le  parole i piani
territoriali regionali d'area»;
      b) al  comma 5  dell'Art.  11, dopo le parole «riqualificazione
urbana»  sono  inserite  le  parole  «e  in  iniziative  di  edilizia
residenziale pubblica»;
      c) all'Art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
        «5-bis.   Fino   all'approvazione   del   piano  territoriale
regionale,  i  comuni  appartenenti  a  province  non dotate di piano
territoriale  di  coordinamento  vigente  trasmettono il documento di
piano  alla  Regione,  contemporaneamente  al  deposito.  La  Regione
formula  un  parere  vincolante  in  relazione ai propri indirizzi di
politica  territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della
relativa  documentazione,  decorsi  inutilmente  i quali il parere si
intende reso favorevolmente. Il comune e' tenuto, nei confronti della
Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.»;
        2)  al  comma 12  le  parole  «definitiva  approvazione» sono
sostituite con le parole «pubblicazione dell'avviso di approvazione»;
      d) all'Art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
        1)  al  primo  periodo  del  comma 1, le parole «dalla giunta
comunale;» sono sostituite con le parole «dal consiglio comunale;»;
        2) al comma 4 le parole «Entro trenta giorni» sono sostituite
con  le  parole  «Entro  sessanta  giorni»  e  le  parole  «la giunta
comunale» sono sostituite con le parole «il consiglio comunale»;
        3)  al  comma 5  le  parole  «della  giunta  comunale,»  sono
sostituite con le parole «del consiglio comunale,»;
      e) dopo il comma 7 dell'Art. 20, e' aggiunto il seguente:
      «7-bis. Fino all'approvazione del PTR previsto dall'Art. 19, la
giunta   regionale,   con  apposita  deliberazione,  puo'  dar  corso
all'approvazione  di  piani territoriali regionali d'area, secondo le
procedure  di  cui  all'Art.  21,  comma 6.  Trovano  applicazione le
disposizioni  di  cui  ai  commi  6, secondo e terzo periodo, e 7 del
presente  articolo, nonche' le procedure di valutazione ambientale di
cui all'Art. 4.»;
      c) all'Art. 25 sono apportate le seguenti modifiche:
        1)  al  secondo  periodo  del  comma 1, dopo le parole «e con
l'applicazione dell'Art. 97,» sono soppresse le parole «comma 4,»;.
        2)  al  comma 1,  dopo  il  secondo  periodo,  e' inserito il
seguente periodo:
        «Ai  soli  fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche
di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto
di   cui   all'elaborato   2   del   piano   stralcio  per  l'assetto
idrogeologico,  predisposti  secondo  i  criteri  di cui all'Art. 57,
comma 1,  e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa
valutazione  tecnica da parte delle competenti strutture regionali in
base  alle  rispettive  discipline  di settore, la fattispecie di cui
all'Art.  2,  comma 2,  lettera i),  della legge regionale n. 23/1997
trova  applicazione  senza  l'eccezione prevista dalla stessa lettera
i).  Ai  soli  fini  dell'approvazione  delle  varianti  urbanistiche
finalizzate  alla  realizzazione di opere pubbliche non di competenza
comunale,  la  fattispecie  di  cui  all'Art. 2, comma 2, lettera b),
della legge regionale n. 23/1997, trova applicazione anche in assenza
di  originaria  previsione localizzativa e senza necessita' di previa
progettazione esecutiva.»;
        3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
        «1-bis. Fino all'adeguamento di cui all'Art. 26, commi 2 e 3,
i  comuni  possono  procedere, altresi', all'approvazione di varianti
finalizzate   al   perfezionamento   di  strumenti  urbanistici  gia'
approvati  dalla  Regione,  ovvero  dagli stessi comuni, acquisita la
verifica  di  compatibilita'  da parte della provincia, con esplicito
rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate
dal  consiglio  comunale  e  approvate secondo le disposizioni di cui
all'Art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.»;
        4)  al  comma 3  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,fermo restando quanto disposto dall'Art. 36, comma 4.»;
        5)    al    comma 7,   dopo   le   parole   «e'   subordinata
all'approvazione»,  sono  inserite  le parole «da parte del consiglio
comunale, con apposita deliberazione,»;
        6) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
        «8-bis. Fino all'adeguamento di cui all'Art. 26, commi 2 e 3,
i  piani  attuativi  e  loro varianti, conformi alle previsioni degli
strumenti  urbanistici  comunali  vigenti,  sono adottati e approvati
dalla  giunta  comunale,  con  applicazione delle disposizioni di cui
all'Art. 14.
        8-ter.  Fino all'adeguamento di cui all'Art. 26, commi 2 e 3,
i  piani  di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167
(disposizioni  per  favorire  l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia  economica  e  popolare)  e  gli  interventi finanziati in
attuazione   del  programma  regionale  per  l'edilizia  residenziale
pubblica  di  cui  all'Art.  3,  comma 52,  lettera a),  della  legge
regionale  n. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino
variante  agli  strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati
dal  consiglio  comunale  e  approvati secondo le disposizioni di cui
all'Art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.
        8-quater.  Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti
approvati  ai  sensi  dei  commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito
della   pubblicazione,   nel   Bollettino  ufficiale  della  Regione,
dell'avviso di approvazione definitiva.
        8-quinquies. Fino all'adeguamento di cui all'Art. 26, commi 2
e   3,   i   comuni,   con   deliberazione   del  consiglio  comunale
analiticamente  motivata, possono procedere alla correzione di errori
materiali  e  a  rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante
agli  stessi.  Gli  atti  di  correzione  e rettifica sono depositati
presso  la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia
e  alla  giunta  regionale  ed  acquistano  efficacia a seguito della
pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso di
approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.»;
      g) al   comma 1  dell'Art.  29,  dopo  le  parole  «regolamento
edilizio e» sono inserite le parole «adottato e»;
      h) l'ultimo  periodo del comma 4 dell'Art. 36 e' sostituito dal
seguente:
      «La  misura  di  salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni
dalla  data  di  adozione  dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni   nell'ipotesi   in  cui  lo  strumento  urbanistico  sia  stato
sottoposto  all'amministrazione  competente per la approvazione entro
un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.»;
      i) al  termine  del  comma 2 dell'Art. 40, le parole «dal piano
delle  regole  e  dai  piani attuativi» sono sostituite con le parole
«dagli strumenti di pianificazione comunale»;
      j) il comma 1 dell'Art. 41 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Chi  ha  titolo  per  presentare  istanza  di  permesso di
costruire  ha  facolta', alternativamente e per gli stessi interventi
di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia, di inoltrare al comune
denuncia  di  inizio  attivita',  salvo quanto disposto dall'Art. 52,
comma 3-bis.   Gli   interventi   edificatori  nelle  aree  destinate
all'agricoltura sono disciplinati dal titolo III della parte II.»;
      k) al  comma 4  dell'Art.  48,  le  parole «al 10 per cento del
costo  effettivo dell'intervento previsto dal titolo abilitativo sono
sostituite  con  le parole ad una quota non superiore al 10 per cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione alle
diverse destinazioni, con deliberazione del consiglio comunale.»;
      l) dopo il comma 5 dell'Art. 51, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis.  Fino  all'approvazione  degli  atti  di  PGT  ai sensi
dell'Art.  26,  commi 2  e  3, le disposizioni del presente articolo,
nonche'  degli  articoli 52  e  53,  si applicano in riferimento agli
strumenti urbanistici comunali vigenti.»;
      m) al comma 3 dell'Art. 52 e' aggiunto il seguente:
      «3-bis.  I  mutamenti  di destinazione d'uso di immobili, anche
non  comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla
creazione  di  luoghi  di  culto e luoghi destinati a centri sociali,
sono assoggettati a permesso di costruire.»;
      n) al  comma 7  dell'Art. 59 le parole «di cui al comma 3» sono
sostituite con le parole «di cui al comma 4»;
      o) al  comma  1  dell'Art.  60,  dopo le parole «gli interventi
edificatori»  sono inserite le parole «relativi alla realizzazione di
nuovi fabbricati»;
      p) alla  lettera b) del comma 1 dell'Art. 60, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
      «nonche'  al  titolare  o al legale rappresentante dell'impresa
agromeccanica   per  la  realizzazione  delle  sole  attrezzature  di
ricovero  dei  mezzi  agricoli,  subordinatamente  al  versamento dei
contributi di costruzione;»;
      q) all'Art. 62 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        «Per   tali  interventi  e'  possibile  inoltrare  al  comune
denuncia di inizio attivita'.»;
        2) il comma 2 e' abrogato;
      r) dopo l'Art. 62 e' inserito il seguente:
      «Art.  62-bis  (Norma  transitoria). - 1. Fino all'approvazione
degli atti di PGT ai sensi dell'Art. 26, commi 2 e 3, le disposizioni
del   presente   titolo   si   applicano  in  riferimento  alle  aree
classificate  dagli  strumenti urbanistici comunali vigenti come zone
agricole.»;
      s) dopo  la  lettera e) del comma 3 dell'Art. 80 e' aggiunta la
seguente:
      «e-bis)  linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e
fino a centocinquantamila volt»;
      t) all'Art. 92 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
        «3.  Qualora il programma integrato di intervento modifichi i
criteri  e'  gli  indirizzi  contenuti  nel  documento  di  piano, il
consiglio comunale, con deliberazione analiticamente motivata, assume
le  proprie  determinazioni  in  sede  di  ratifica  dell'accordo  di
programma  nei  casi  di  applicazione del comma 4, ovvero in sede di
adozione dello stesso nei casi di applicazione del comma 8.»;
        2)  al  comma 8,  le  parole  «, sono approvati dal consiglio
comunale»  sono sostituite con le parole «, sono adottati e approvati
dal  consiglio  comunale»  e  le  parole  «ridotti della meta'.» sono
sostituite con le parole «ridotti a quarantacinque giorni.».