(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 1. Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche: a) l'Art. 26 e' cosi' modificato: 1) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I progetti presentati dagli enti locali competenti, in forma singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall'Art. 27, comma 4, possono riguardare in particolare:»; 2) dopo la lettera a) del comma 2 e' inserita la seguente: «a-bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di immobili da adibire a comandi di polizia locale;»; 3) dopo la lettera k) del comma 2 e' inserita la seguente: «k-bis) incremento delle attivita' dirette alla tutela dell'ambiente ed in particolare alla salvaguardia della fauna e del territorio;»; b) l'Art. 27 e' sostituito dal seguente: «Art. 27 (Presentazione dei progetti). - 1. I progetti sono presentati: a) dalle province che abbiano adottato il regolamento del corpo di polizia locale; b) dalle comunita' montane o da singoli comuni, con una popolazione di almeno diecimila abitanti o almeno sette addetti al servizio di polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale; c) dai comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalita'; d) dai comuni che, privi dei requisiti di cui alla lettera b), non possono associarsi con altri comuni per particolari condizioni geografiche ovvero sono interessati da fenomeni di rilevante incremento stagionale della popolazione o da consistenti flussi turistici; e) da piu' comuni in accordo tra loro che complessivamente abbiano una popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di sette addetti di polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in mancanza dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in accordo tra loro; f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione delle aree protette regionali. 2. Ai vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche le province e le comunita' montane. 3. Per esigenze di omogeneita' e di continuita' territoriale, gli enti che si associano devono essere territorialmente confinanti, salvo deroghe motivate, sentito il parere del comitato scientifico di cui all'Art. 30. 4. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina ogni due anni, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, i criteri, le priorita' per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti, i termini e le modalita' per la presentazione degli stessi, gli interventi ammissibili nonche' gli importi massimi e minimi finanziabili, nel rispetto delle finalita' di cui all'Art. 26.»; c) il comma 2 dell'Art. 40 e' sostituito dal seguente: «2. La Regione promuove la formazione per la preparazione alle funzioni di polizia locale ed organizza corsi formativi di preparazione ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale. La selezione per la partecipazione a detti corsi e' effettuata dagli enti locali sulla base del numero di posti che intendono coprire.»; d) l'Art. 43 e' abrogato.