(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 29 del 18 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
         Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4

    1.  Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma
della  disciplina  regionale in materia di polizia locale e sicurezza
urbana) sono apportate le seguenti modifiche:
      a) l'Art. 26 e' cosi' modificato:
        1) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
        «2.  I  progetti  presentati dagli enti locali competenti, in
forma  singola o associata, sulla base dei criteri previsti dall'Art.
27, comma 4, possono riguardare in particolare:»;
        2) dopo la lettera a) del comma 2 e' inserita la seguente:
        «a-bis) costruzione, ristrutturazione, modifica o acquisto di
immobili da adibire a comandi di polizia locale;»;
        3) dopo la lettera k) del comma 2 e' inserita la seguente:
        «k-bis)   incremento  delle  attivita'  dirette  alla  tutela
dell'ambiente  ed  in particolare alla salvaguardia della fauna e del
territorio;»;
      b) l'Art. 27 e' sostituito dal seguente:
      «Art.  27  (Presentazione  dei  progetti). - 1. I progetti sono
presentati:
        a) dalle  province  che  abbiano  adottato il regolamento del
corpo di polizia locale;
        b) dalle  comunita'  montane  o  da  singoli  comuni, con una
popolazione  di  almeno  diecimila abitanti o almeno sette addetti al
servizio  di  polizia locale, che abbiano adottato il regolamento del
corpo o del servizio di polizia locale;
        c) dai  comuni  nei  quali  si  siano verificate, nell'ultimo
anno, emergenze di criminalita';
        d) dai   comuni   che,   privi  dei  requisiti  di  cui  alla
lettera b),  non  possono associarsi con altri comuni per particolari
condizioni   geografiche  ovvero  sono  interessati  da  fenomeni  di
rilevante  incremento  stagionale  della popolazione o da consistenti
flussi turistici;
        e) da  piu'  comuni  in accordo tra loro che complessivamente
abbiano  una  popolazione di almeno diecimila abitanti o un minimo di
sette  addetti  di  polizia locale coinvolti nel progetto, ovvero, in
mancanza  dei predetti requisiti numerici, da almeno cinque comuni in
accordo tra loro;
        f) dai consorzi istituiti con legge regionale per la gestione
delle aree protette regionali.
    2.  Ai  vari progetti di cui al comma 1 possono partecipare anche
le province e le comunita' montane.
    3. Per esigenze di omogeneita' e di continuita' territoriale, gli
enti  che  si  associano  devono  essere territorialmente confinanti,
salvo deroghe motivate, sentito il parere del comitato scientifico di
cui all'Art. 30.
    4.   La   giunta   regionale,  previo  parere  della  commissione
consiliare  competente,  determina  ogni  due  anni, nel rispetto dei
vincoli   della   finanza  pubblica,  i  criteri,  le  priorita'  per
l'assegnazione   dei  finanziamenti  ai  progetti,  i  termini  e  le
modalita'   per   la   presentazione  degli  stessi,  gli  interventi
ammissibili  nonche'  gli  importi massimi e minimi finanziabili, nel
rispetto delle finalita' di cui all'Art. 26.»;
      c) il comma 2 dell'Art. 40 e' sostituito dal seguente:
      «2.  La Regione promuove la formazione per la preparazione alle
funzioni   di   polizia   locale  ed  organizza  corsi  formativi  di
preparazione  ai  concorsi  banditi  dagli  enti  competenti  per  il
reclutamento  del  personale  di  polizia locale. La selezione per la
partecipazione  a  detti  corsi e' effettuata dagli enti locali sulla
base del numero di posti che intendono coprire.»;
      d) l'Art. 43 e' abrogato.