(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26 del 27 giugno 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale 1. Per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Regione ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli impegni assunti nell'ambito del Patto di stabilita' interno, la giunta regionale emana direttive alle strutture regionali e agli enti ad ordinamento regionale, esclusi gli enti locali e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per contenere l'andamento della spesa corrente e, comunque, per conseguire miglioramenti nei saldi di bilancio, assicurando il concorso della Regione e dei predetti enti al raggiungimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica. 2. Le direttive di cui al comma 1 possono riguardare anche le dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei vincoli di destinazione dei trasferimenti e dell'equilibrio economico, il grado di copertura del costo dei servizi attraverso prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilita' di ricorso, entro limiti prestabiliti, a forme d'indebitamento o di finanza straordinaria, il contenimento delle spese, con particolare riferimento a quelle di natura non obbligatoria, nonche' ulteriori aspetti utili al perseguimento delle finalita' del comma 1. 3. Nel caso delle funzioni delegate e trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le direttive di cui ai commi 1 e 2, sono approvate dalla provincia autonoma competente per territorio. 4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme previste dall'Art. 2, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'Art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonche' le somme di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 11-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 con riferimento alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano, sono trattenute dalle Camere medesime e sono decurtate dai trasferimenti dovuti dalla Regione ai sensi dell'Art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 come sostituito dall'Art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento all'anno 2006.