(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 26 del 27 giugno 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Disposizioni in materia di contenimento della spesa regionale

    1.  Per  l'attuazione  delle  manovre economico-finanziarie della
Regione  ed anche ai fini della realizzazione degli obiettivi e degli
impegni  assunti  nell'ambito  del  Patto  di  stabilita' interno, la
giunta regionale emana direttive alle strutture regionali e agli enti
ad  ordinamento  regionale,  esclusi gli enti locali e le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi natura obbligatoria per
contenere   l'andamento   della   spesa  corrente  e,  comunque,  per
conseguire  miglioramenti  nei  saldi  di  bilancio,  assicurando  il
concorso  della  Regione  e dei predetti enti al raggiungimento degli
obiettivi nazionali di finanza pubblica.
    2.  Le  direttive  di  cui al comma 1 possono riguardare anche le
dotazioni di personale, la quantificazione delle entrate da iscrivere
nei bilanci relativamente ai trasferimenti regionali, il rispetto dei
vincoli   di   destinazione   dei   trasferimenti  e  dell'equilibrio
economico,  il  grado  di  copertura del costo dei servizi attraverso
prezzi, tariffe e corrispettivi, l'eventuale possibilita' di ricorso,
entro  limiti  prestabiliti,  a  forme  d'indebitamento  o di finanza
straordinaria,   il   contenimento   delle   spese,  con  particolare
riferimento  a  quelle  di natura non obbligatoria, nonche' ulteriori
aspetti utili al perseguimento delle finalita' del comma 1.
    3.  Nel  caso  delle funzioni delegate e trasferite alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano le direttive di cui ai commi 1 e 2,
sono approvate dalla provincia autonoma competente per territorio.
    4.  In  relazione  a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, le somme
previste   dall'Art.   2,  commi 1  e  2  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  29 novembre  2002, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  282  del  2 dicembre  2002,  in  attuazione
dell'Art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito,  con  modificazioni  dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
nonche'  le  somme  di  cui  ai  commi 4  e  5  dell'Art.  11-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla  legge  2 dicembre  2005, n. 248 con riferimento alle Camere di
commercio  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  trattenute dalle Camere
medesime  e  sono decurtate dai trasferimenti dovuti dalla Regione ai
sensi  dell'Art.  13  della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 come
sostituito dall'Art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.
    5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche con
riferimento all'anno 2006.