(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 28 dell'11 luglio 2006) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1984, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, «Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1065 di data 29 maggio 2006 con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento recante «Modifica al decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46)», Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 63 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. 1. L'Art. 63 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., e' sostituito dal seguente: «Art. 63 (Impianti ad uso privato e delle amministrazioni pubbliche). - 1. L'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'Art. 53 della legge ha l durata massima di diciotto anni e puo' essere rinnovata. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio in relazione agli impianti di qualunque capacita' e sistema di erogazione, previo accertamento delle effettive necessita' del richiedente, valutata la natura e l'importanza dell'attivita' svolta e la consistenza del parco automezzi. 3. Gli impianti devono rispettare in ogni caso le norme urbanistiche, ambientali, di prevenzione incendi e di sicurezza. 4. Per l'esercizio di impianti mobili presso i cantieri temporanei, omologati fino a nove metri cubi di capacita', l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'Art. 53 della legge provinciale e' sostituita, ai sensi dell'Art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, da una denuncia di inizio attivita'. In tal caso, in luogo del collaudo previsto dall'Art. 64 e' presentata, contestualmente alla predetta denuncia, una idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme in materia urbanistica, ambientale, di prevenzione incendi e di sicurezza.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. Trento, 6 giugno 2006 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006 registro n. 1, foglio n. 11.