(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 28 dell'11 luglio 2006)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53,  del  decreto  del Presidente della Repubblica
31 agosto  1984,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  n.  1,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
    Vista  la  legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, «Disciplina
del settore commerciale della provincia autonoma di Trento»;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1065 di data
29 maggio  2006  con  la  quale la giunta provinciale ha approvato lo
schema  di  regolamento  recante  «Modifica al decreto del Presidente
della   giunta   provinciale   13 dicembre   1984,  n.  18-13/Legisl.
(regolamento  di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983,
n. 46)»,
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art.  63  del  decreto del Presidente della giunta
           provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

    1.  L'Art. 63 del decreto del Presidente della giunta provinciale
13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl., e' sostituito dal seguente:
      «Art.  63  (Impianti  ad  uso  privato  e delle amministrazioni
pubbliche).    -    1.    L'autorizzazione   prevista   dal   secondo
comma dell'Art. 53 della legge ha l durata massima di diciotto anni e
puo' essere rinnovata.
    2.  L'autorizzazione  e' rilasciata dal dirigente della struttura
provinciale  competente  in  materia  di  commercio in relazione agli
impianti  di  qualunque  capacita'  e  sistema  di erogazione, previo
accertamento  delle effettive necessita' del richiedente, valutata la
natura  e  l'importanza  dell'attivita'  svolta  e la consistenza del
parco automezzi.
    3.   Gli  impianti  devono  rispettare  in  ogni  caso  le  norme
urbanistiche, ambientali, di prevenzione incendi e di sicurezza.
    4.   Per   l'esercizio  di  impianti  mobili  presso  i  cantieri
temporanei,   omologati   fino   a  nove  metri  cubi  di  capacita',
l'autorizzazione  prevista dal secondo comma dell'Art. 53 della legge
provinciale   e'  sostituita,  ai  sensi  dell'Art.  23  della  legge
provinciale  30 novembre  1992,  n.  23,  da  una  denuncia di inizio
attivita'.  In  tal caso, in luogo del collaudo previsto dall'Art. 64
e'  presentata,  contestualmente  alla  predetta denuncia, una idonea
certificazione  di  un tecnico abilitato attestante il rispetto delle
norme in materia urbanistica, ambientale, di prevenzione incendi e di
sicurezza.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano e di farlo
osservare.
      Trento, 6 giugno 2006
                               DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2006

registro n. 1, foglio n. 11.