(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 28 del 12 luglio 2006

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Principi e finalita'

    1.  La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi
sanciti  dagli  articoli 2,  3,  29, 30 e 31 della Costituzione e nel
rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia
quale  nucleo  fondante  della  societa'  e  valorizza  il  ruolo dei
genitori  nei  compiti  di  cura,  educazione,  crescita e tutela del
benessere dei figli.
    2.  Per  realizzare  le  condizioni  necessarie  a  promuovere  e
garantire  lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei
suoi  membri  nei  diversi  momenti del loro ciclo vitale, nonche' la
promozione  del  benessere della famiglia e della persona nell'ambito
del  suo  contesto  familiare,  con  la  presente  legge,  la Regione
sviluppa  quanto  disposto  dalla  normativa  nazionale in materia di
politiche  sociali  e  nel  campo  della  tutela  e  promozione delle
responsabilita' familiari.
    3.  Alle  finalita' di cui al comma 2 concorrono il potenziamento
dell'offerta  dei  servizi  e  dei progetti realizzati ai sensi della
presente  normativa  e  ai  sensi delle norme regionali di settore in
materia   di  promozione  dei  diritti  della  persona,  di  politica
abitativa,  di  gestione  del territorio, di servizi e di prestazioni
sociali  e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e
di lavoro.
    4.  Gli  interventi  di  carattere economico di cui alla presente
legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialita',
della cura e della relazione familiare.