(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Viste  le  disposizioni  di  cui all'Art. 4, commi 66 - 68, della
legge   regionale   26 febbraio   2001,   n.   4,   che   autorizzano
l'Amministrazione    regionale   alla   concessione   di   contributi
pluriennali,  per  un  periodo  non  superiore a venti anni, a favore
degli  enti  locali,  delle  comunita'  parrocchiali  e  di  soggetti
pubblici   e   privati  a  sostegno  delle  iniziative  di  recupero,
sistemazione,  adeguamento dei ricreatori, degli oratori e dei centri
di'  aggregazione giovanile, nonche' per l'acquisto ed il recupero di
edifici  da  adibire  a  tale scopo, ai fini della tutela dei ragazzi
nella crescita e della prevenzione del disadattamento giovanile;
    Visti  il  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  09/Pres.
dell'11 gennaio  2002, con il quale e' stato approvato il Regolamento
per l'individuazione dei criteri e delle modalita' per la concessione
dei  contributi  predetti,  nonche'  il  decreto del Presidente della
Regione  n.  029l/Pres.  dell'8 settembre  2005  che ha modificato il
regolamento medesimo;
    Attesa  la  necessita'  di  ridefinire in via regolamentare detti
criteri e modalita', alla luce dell'esperienza operativa maturata nel
tempo, tenendo conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze del
settore   considerato  e  provvedendo  nel  contempo  ad  abrogare  i
regolamenti sopracitati;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2006,
n. 1412;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento per l'attuazione degli interventi
previsti   dall'Art.   4,   commi 66  -  68,  della  legge  regionale
26 febbraio  2001, n. 4. (Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale  ed  annuale  della Regione - legge finanziaria 2001) per
promuovere  la  diffusione  sul  territorio  regionale di ricreatori,
oratori  e  centri  di aggregazione giovanile», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 giugno 2006
                                ILLY