(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Visto  il  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»;
    Vista  la  legge  28 giugno  1986,  n.  339,  «Nuove norme per la
disciplina  della  costruzione  e  dell'esercizio di linee elettriche
aeree esterne»;
    Vista  la  legge  regionale  31 ottobre  1986, n. 46, «Disciplina
regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»;
    Visto   il   decreto  ministeriale  21 marzo  1988  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Approvazione  delle norme
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne»;
    Vista  la  legge  regionale  9 maggio  1988,  n.  27 e successive
modificazioni  ed  integrazioni, recante «Norme sull'osservanza delle
disposizioni  sismiche  ed  attuazione  dell'Art.  20  della legge n.
741/1981»;
    Visti  il  decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile
1989,  n.  0164/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento
di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 "Norme sull'osservanza
delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge n.
741/1981"»,   nonche'   il   decreto  del  Presidente  della  regione
15 ottobre  2004,  n.  0335/Pres.,  che  ha  apportato  modifiche  ed
integrazioni al Regolamento medesimo;
    Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante «Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il  decreto  legislativo  23 aprile 2002, n. 110 «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
concernenti  il  trasferimento  di  funzioni  in  materia di energia,
miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese»;
    Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 «Disposizioni in
materia di energia»;
    Visto   il   decreto   21 ottobre  2003  «Disposizioni  attuative
dell'Art.  2,  commi 2,  3  e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274
recante  «Primi  elementi  in  materia  di  criteri  generali  per la
classificazione  sismica  del  territorio  nazionale  e  di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica»»;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.
0277/Pres.  e  successive  modifiche  e  integrazioni con il quale e'
stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali;
    Premesso che:
      l'Art.  3  della  legge  regionale  27/1988  prevede  che siano
individuate  le  categorie  di opere da sottoporre a verifica tecnica
mediante decreto del Presidente della giunta regionale;
      l'Art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede l'obbligo, a
cura  dei  rispettivi  proprietari,  di sottoporre a verifica sia gli
edifici  di  interesse  strategico e le opere infrastrutturali la cui
funzionalita'  durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale
per  le  finalita'  di  protezione civile, sia gli edifici e le opere
infrastrutturali  che  possono  assumere  rilevanza in relazione alle
conseguenze di un eventuale collasso;
      l'Art.  2,  comma 4,  dell'O.P.C.M.  3274/2003  prevede  che le
Regioni  individuino  le  tipologie  degli  edifici e delle opere che
presentino le caratteristiche di cui al comma 3;
    Considerato  che  gli  edifici  e  le  opere  di cui all'O.P.C.M.
3274/2003  sono  stati identificati, a livello regionale e in sede di
prima  applicazione,  con quelli di cui all'Art. 1 del regolamento di
esecuzione della legge regionale n. 27/1988, secondo quanto stabilito
all'Art.  7  della  decreto della giunta regionale 1° agosto 2003, n.
2325 di recepimento dell'ordinanza medesima;
    Ritenuto, a seguito dell'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/03,
di  dover modificare il regolamento della legge regionale n. 27/1988,
affinche' vi fosse un elenco univoco ed attuale degli edifici e delle
opere  che,  dal momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della  Regione  del  decreto  di modifica, dovevano essere oggetto di
verifica da parte delle Commissioni sismiche provinciali;
    Atteso   che,   con  decreto  del  Capo  del  dipartimento  della
protezione  civile  del  21 ottobre  2003, sono stati individuati gli
edifici  e  le  opere,  di  competenza  statale, che rispondessero ai
requisiti di cui all'Art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003;
    Considerato che, in adeguazione al decreto del dipartimento della
protezione  civile  nazionale  del  2003,  la  Regione Friuli-Venezia
Giulia  ha inserito tra le opere da sottopone a verifica le strutture
connesse  con  la  produzione,  il  trasporto  e  la distribuzione di
energia elettrica;
    Premesso  che,  con  nota del 13 dicembre 2005, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  dipartimento  della  protezione civile, ha
definito   le   opere   infrastrutturali   connesse   col   trasporto
dell'energia, da sottoporre a verifica sismica;
    Considerato  che  la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto di
divulgare  le  disposizioni  di  cui alla nota del Dipartimento della
protezione   civile   del   13 dicembre  2005  anche  alle  direzioni
provinciali,  invitandole  ad  attivarsi  coi soggetti che usualmente
presentino  progetti  di  linee  elettriche,  al  fine  di consentire
l'esame   da   parte   delle  commissioni  sismiche  delle  tipologie
strutturali  dei  progetti  di  opere  connesse con la produzione, il
trasporto e la distribuzione di energia elettrica;
    Considerato  che, in presenza ditale situazione normativa, l'ENEL
S.p.a.,  ha  ritenuto  il  tutto  non  percorribile  per  le  proprie
realizzazioni,  nonche'  fonte  di  ritardi  nella  conclusione delle
opere;
    Atteso  che,  dopo  l'entrata  in vigore dell'O.P.C.M. 3274/2003,
l'ENEL  S.p.a.  ha presentato alla direzione provinciale di Pordenone
un  unico progetto di linea elettrica in comune di Caneva e Polcenigo
in  data 23 gennaio 2006, successivamente autorizzato in data 2 marzo
2006,  mentre  alla  direzione  provinciale di Udine ha presentato un
unico  progetto  in  comune  di  Paularo in data 5 dicembre 2005, mai
autorizzato in quanto incompleto;
    Considerato   che,   per  quanto  concerne  la  disciplina  della
costruzione  e  dell'esercizio  di linee elettriche aeree esterne, le
norme  di  cui  alla  legge  n.  339/1986  ed al decreto ministeriale
21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche
ed  amministrative  di  cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla
legge  regionale  n.  27/1988  e,  pertanto,  le disposizioni statali
assorbono   anche  la  normativa  sismica  regionale  e  le  relative
procedure;
    Rilevato  che  il  punto  2 aprile  14 ed il punto 2 maggio 8 del
decreto ministeriale 21 marzo 1988 prevedono l'idoneita' dei sostegni
e  delle  fondazioni,  realizzati  secondo  le disposizioni medesime,
all'impiego  degli  stessi  anche  nelle  zone sismiche per qualunque
grado di sismicita';
    Considerata  la  necessita'  di'  procedere  ad  una modifica del
regolamento  di  esecuzione  della  legge  regionale  27/1988  ed, in
particolare,  di  sostituire la locuzione di cui all'Art. 1, comma 3,
lettera e),  «strutture connesse con la produzione, il trasporto e la
distribuzione  di  energia  elettrica»  con strutture connesse con la
produzione  di energia elettrica, in quanto le strutture connesse con
la  distribuzione  ed  il  trasporto  dell'energia sono costituite da
manufatti  aventi  tipologia  standard  ormai  consolidata  nel tempo
nonche'  oggetto  di  vasta  applicazione  ed utilizzo sul territorio
senza che cio' comporti problemi strutturali di alcun genere;
    Visto il verbale del 5 maggio 2006, n. 937 con il quale la giunta
regionale  prende  atto  e  concorda sulla necessita' di modifica del
citato Regolamento;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006,
n. 1236;
                              Decreta:
    E'  approvata  la  modifica  al  «Regolamento di esecuzione della
legge  regionale  9 maggio  1988,  n. 27 «Norme sull'osservanza delle
disposizioni   sismiche   ed  attuazione  dell'Art.  20  della  legge
10 dicembre  1981,  n.  741»»,  approvato  con decreto del Presidente
della  giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. e modificato con
decreto  del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres.,
nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 29 giugno 2006
                                ILLY
(Omissis).