(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006) IL PRESIDENTE Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»; Vista la legge 28 giugno 1986, n. 339, «Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne»; Vista la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico»; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1988 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne»; Vista la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge n. 741/1981»; Visti il decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988 "Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge n. 741/1981"», nonche' il decreto del Presidente della regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento medesimo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese»; Vista la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 «Disposizioni in materia di energia»; Visto il decreto 21 ottobre 2003 «Disposizioni attuative dell'Art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»»; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni con il quale e' stato approvato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; Premesso che: l'Art. 3 della legge regionale 27/1988 prevede che siano individuate le categorie di opere da sottoporre a verifica tecnica mediante decreto del Presidente della giunta regionale; l'Art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede l'obbligo, a cura dei rispettivi proprietari, di sottoporre a verifica sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; l'Art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. 3274/2003 prevede che le Regioni individuino le tipologie degli edifici e delle opere che presentino le caratteristiche di cui al comma 3; Considerato che gli edifici e le opere di cui all'O.P.C.M. 3274/2003 sono stati identificati, a livello regionale e in sede di prima applicazione, con quelli di cui all'Art. 1 del regolamento di esecuzione della legge regionale n. 27/1988, secondo quanto stabilito all'Art. 7 della decreto della giunta regionale 1° agosto 2003, n. 2325 di recepimento dell'ordinanza medesima; Ritenuto, a seguito dell'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/03, di dover modificare il regolamento della legge regionale n. 27/1988, affinche' vi fosse un elenco univoco ed attuale degli edifici e delle opere che, dal momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di modifica, dovevano essere oggetto di verifica da parte delle Commissioni sismiche provinciali; Atteso che, con decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, sono stati individuati gli edifici e le opere, di competenza statale, che rispondessero ai requisiti di cui all'Art. 2, comma 3, dell'O.P.C.M. 3274/2003; Considerato che, in adeguazione al decreto del dipartimento della protezione civile nazionale del 2003, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha inserito tra le opere da sottopone a verifica le strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; Premesso che, con nota del 13 dicembre 2005, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della protezione civile, ha definito le opere infrastrutturali connesse col trasporto dell'energia, da sottoporre a verifica sismica; Considerato che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha ritenuto di divulgare le disposizioni di cui alla nota del Dipartimento della protezione civile del 13 dicembre 2005 anche alle direzioni provinciali, invitandole ad attivarsi coi soggetti che usualmente presentino progetti di linee elettriche, al fine di consentire l'esame da parte delle commissioni sismiche delle tipologie strutturali dei progetti di opere connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; Considerato che, in presenza ditale situazione normativa, l'ENEL S.p.a., ha ritenuto il tutto non percorribile per le proprie realizzazioni, nonche' fonte di ritardi nella conclusione delle opere; Atteso che, dopo l'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274/2003, l'ENEL S.p.a. ha presentato alla direzione provinciale di Pordenone un unico progetto di linea elettrica in comune di Caneva e Polcenigo in data 23 gennaio 2006, successivamente autorizzato in data 2 marzo 2006, mentre alla direzione provinciale di Udine ha presentato un unico progetto in comune di Paularo in data 5 dicembre 2005, mai autorizzato in quanto incompleto; Considerato che, per quanto concerne la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne, le norme di cui alla legge n. 339/1986 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1988 tengono luogo integralmente delle disposizioni tecniche ed amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 ed alla legge regionale n. 27/1988 e, pertanto, le disposizioni statali assorbono anche la normativa sismica regionale e le relative procedure; Rilevato che il punto 2 aprile 14 ed il punto 2 maggio 8 del decreto ministeriale 21 marzo 1988 prevedono l'idoneita' dei sostegni e delle fondazioni, realizzati secondo le disposizioni medesime, all'impiego degli stessi anche nelle zone sismiche per qualunque grado di sismicita'; Considerata la necessita' di' procedere ad una modifica del regolamento di esecuzione della legge regionale 27/1988 ed, in particolare, di sostituire la locuzione di cui all'Art. 1, comma 3, lettera e), «strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica» con strutture connesse con la produzione di energia elettrica, in quanto le strutture connesse con la distribuzione ed il trasporto dell'energia sono costituite da manufatti aventi tipologia standard ormai consolidata nel tempo nonche' oggetto di vasta applicazione ed utilizzo sul territorio senza che cio' comporti problemi strutturali di alcun genere; Visto il verbale del 5 maggio 2006, n. 937 con il quale la giunta regionale prende atto e concorda sulla necessita' di modifica del citato Regolamento; Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1236; Decreta: E' approvata la modifica al «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 «Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'Art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741»», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres. e modificato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2004, n. 0335/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 giugno 2006 ILLY (Omissis).