Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  della  legge  provinciale  11 agosto  1998,  n. 9, recante
   «Disposizioni  finanziarie  in  connessione con l'assestamento del
   bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998
   e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate».
    1.  Dopo  il  comma 2-bis dell'Art. 7-ter della legge provinciale
11 agosto  1998,  n.  9,  e  successive  modifiche,  sono  inseriti i
seguenti commi 2-ter e 2-quater:
    «2-ter  Dal  1° gennaio  2007  l'esenzione  di  cui al comma 2 si
applica  esclusivamente  ai  veicoli la cui prima immatricolazione e'
avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005.
      2-quater Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente
articolo si  applicano  alle  sole  autovetture  di  cui all'Art. 54,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
    2.  Dopo  l'Art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n.
9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  8-ter  (Tassazione  della  massa  rimorchiabile). - 1. Dal
1° gennaio  2007  la  tassa  automobilistica  provinciale  dovuta  in
relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto
di  cose e' determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente
tabella,   tenuto   conto   di   quanto   stabilito  nella  carta  di
circolazione.  Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento
della  tassa  integrativa  per la massa rimorchiabile gli autoveicoli
aventi massa complessiva fino a sei tonnellate.
                               Tariffa

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  |                       |                  |  Importo per quattro
n.|    Tipo di veicolo    |Importo annuo Euro|       mesi Euro
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  |autoveicoli di massa   |                  |
  |complessiva superiore a|                  |
1 |6 e fino a 8 tonnellate|             78,00|                  26,00
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  |autoveicoli di massa   |                  |
  |complessiva a 8 e      |                  |
  |inferiore a 18         |                  |
2 |tonnellate             |            260,00|                  87,00
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  |autoveicoli di massa   |                  |
  |complessiva pari a 18  |                  |
3 |tonnellate e oltre     |            570,00|                 190,00
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  |trattori stradali a 2  |                  |
4 |assi a 3 assi          |     570,00 800,00|          190,00 267,00

    2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al
comma 1  la  tassa automobilistica provinciale non e' dovuta, qualora
sulla  carta di circolazione risulti l'annotazione «il veicolo non e'
autorizzato  al  traino  ai  fini amministrativi» o altra annotazione
equivalente.»