Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 1° agosto 2006 IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. Dopo il comma 2-bis dell'Art. 7-ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-ter e 2-quater: «2-ter Dal 1° gennaio 2007 l'esenzione di cui al comma 2 si applica esclusivamente ai veicoli la cui prima immatricolazione e' avvenuta tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2005. 2-quater Dal 1° gennaio 2007 le esenzioni previste dal presente articolo si applicano alle sole autovetture di cui all'Art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.» 2. Dopo l'Art. 8-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-ter (Tassazione della massa rimorchiabile). - 1. Dal 1° gennaio 2007 la tassa automobilistica provinciale dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose e' determinata sulla base dei parametri di cui alla seguente tabella, tenuto conto di quanto stabilito nella carta di circolazione. Con la medesima decorrenza sono esentati dal pagamento della tassa integrativa per la massa rimorchiabile gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a sei tonnellate. Tariffa ===================================================================== | | | Importo per quattro n.| Tipo di veicolo |Importo annuo Euro| mesi Euro ===================================================================== |autoveicoli di massa | | |complessiva superiore a| | 1 |6 e fino a 8 tonnellate| 78,00| 26,00 --------------------------------------------------------------------- |autoveicoli di massa | | |complessiva a 8 e | | |inferiore a 18 | | 2 |tonnellate | 260,00| 87,00 --------------------------------------------------------------------- |autoveicoli di massa | | |complessiva pari a 18 | | 3 |tonnellate e oltre | 570,00| 190,00 --------------------------------------------------------------------- |trattori stradali a 2 | | 4 |assi a 3 assi | 570,00 800,00| 190,00 267,00 2. Per i veicoli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al comma 1 la tassa automobilistica provinciale non e' dovuta, qualora sulla carta di circolazione risulti l'annotazione «il veicolo non e' autorizzato al traino ai fini amministrativi» o altra annotazione equivalente.»