(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del
                           16 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Alla  legge  regionale 10 agosto 1993, n. 19, come modificata
dalle  leggi  regionali 17 luglio 2001, n. 19, 20 maggio 2004, n. 15,
3 dicembre  2004, n. 30, e 11 novembre 2005, n. 39, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
      a) la   lettera d)   del   comma 1  dell'Art.  9-bis  e'  cosi'
sostituita:
      «d) un   rappresentante   per   ogni   associazione   venatoria
riconosciuta  a  livello  nazionale  ed  organizzata  in Regione e un
rappresentante  per  ogni  decimo di iscritti per le associazioni con
oltre  un  decimo  dei  cacciatori  aderenti, residenti nella Regione
Molise, fino ad un massimo di tre componenti»;
      b) all'Art.   9-bis  della  lettera c)  del  comma 1  e'  cosi'
sostituita:
      «c) quattro    rappresentanti    delle    tre    organizzazioni
professionali   agricole maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale  ed  organizzate  nella  Regione, designati dalle stesse in
ragione   proporzionale   alla  loro  rappresentaivita'  come  emerge
nell'ambito  dei  consigli  delle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura»;
      c)   la   lettera c)  del  comma 2  dell'Art.  9-ter  e'  cosi'
sostituita:
      «c) un   rappresentante   per   ogni   associazione   venatoria
riconosciuta  a  livello  nazionale  ed  organizzata  in Regione e un
rappresentante  per  ogni  decimo di iscritti per le associazioni con
oltre  un  decimo  dei  cacciatori  aderenti  residenti nella Regione
Molise fino ad un massimo di tre componenti»;
      d) al   comma 3   dell'Art.   16,   dopo   le  parole  «risorse
faunistiche»,  e' aggiunto il periodo «il cacciatore non residente e'
ammesso  ad esercitare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria se
possiede l'ammissione nell'ATC territorialmente competente»;
      e) la  lettera b)  del comma 1 dell'Art. 19 e' sostituita dalla
seguente:
      «b)   da  sette  rappresentanti  delle  associazioni  venatorie
riconosciute  a  livello  nazionale  ed  organizzate nella provincia.
Qualora  non  si  raggiunga  il predetto numero di rappresentanti, il
posto vacante e' assegnato in proporzione alle associazioni venatorie
con maggior numero di iscritti»;
      f) il comma 6 dell'Art. 22 e' sostituito dal seguente:
      «6.  Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione,
ha  validita'  per  una  stagione  venatoria e deve essere restituito
all'amministrazione  provinciale  che  l'ha  rilasciato, all'atto del
rilascio  del  nuovo  tesserino. Per i cacciatori non residenti nella
Regione  Molise e' obbligatoria la consegna della copia del tesserino
rilasciato  dalla  propria  Regione o provincia di residenza, entro e
non  oltre  il  10 marzo  di  ogni  anno,  pena la non ammissibilita'
all'esercizio venatorio della stagione successiva»;
      g) all'Art. 29, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
      «4-bis.   L'assessorato   alla   caccia  della  Regione  Molise
predispone,  ogni anno, il piano digestione degli ungulati e ne fissa
la  densita'  per  ogni 100 ettari di superficie su indicazione della
consulta  regionale.  La  densita'  di capi non puo', comunque essere
superiore a 2,5, l'eventuale supero va eliminato entro 2 anni»;
      h) al  comma 1  dell'Art.  42 sostituire la parola «due» con la
parola «tre»;
      i) all'Art. 42, comma 2, aggiungere la seguente lettera:
      «f-bis) Spese  per  funzioni  e  gestione degli AA.TT.CC. della
Regione.»;
      l) all'Art. 42 e' aggiunto il seguente comma:
      «2-bis.  La giunta regionale eroga risorse finanziarie agli ATC
che  operano  le proprie funzioni sul territorio regionale nei limiti
delle disponibilita' di bilancio.».