(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del
                           7 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'Art. 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
    «1-bis.   La   realizzazione   degli  interventi  in  materia  di
forestazione e bonifica montana in attuazione dell'Art. 5, i piani di
assestamento  forestale per i boschi di proprieta' pubblica di cui al
regolamento,  allegato a), i piani di gestione forestale per i boschi
di  proprieta'  privata  di  cui  al regolamento, allegato b) ed ogni
altro  intervento  di  tutela,  valorizzazione ed utilizzazione delle
risorse  forestali,  sono  attuati  nel rispetto delle linee guida di
programmazione  forestale  in  attuazione  del decreto legislativo n.
227/2001,   approvate   con   decreto  16 giugno  2005  del  Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali.  La giunta regionale, entro
sessanta   giorni   dall'approvazione  della  presente  legge,  emana
apposito documento di indirizzo ed attuazione.».
    2. All'Art. 4, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Il  presidente,  i componenti ed il segretario di cui ai
commi 1  e  2,  possono  avvalersi  dell'Istituto  della delega nelle
adunanze del comitato».
    3. All'Art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma 1 e' abrogato;
      b) il comma 6 sostituito dal seguente:
      «6.   La   giunta   regionale,  sentita  la  terza  commissione
consiliare  permanente,  approva i piani forestali generali decennali
con gli aggiornamenti e le variazioni.».
    4. All'Art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) al comma 1 sono soppresse le parole da «secondo parametri» a
«al 31 dicembre 1994»;
      b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      «4.  Per  il  conseguimento  della  ottimizzazione  della  mano
d'opera  rapportata  alle  singole  realta'  territoriali, al fine di
contribuire  al mantenimento delle popolazioni montane a presidio del
territorio  di  cui  alla  lettera d) dell'Art. 1, l'attuazione delle
perizie  relative agli interventi di cui all'Art. 2, nonche' i lavori
di  ingegneria  naturalistica,  di  cui  al  regolamento  emanato con
decreto  del  presidente  della  giunta  della  Regione  Campania del
22 luglio  2002, n. 574 e successivo regolamento 25 marzo 2005, n. 3,
di importo non superiore ad Euro 250.00000, possono essere realizzati
in economia nella forma dell'amministrazione diretta.».
    5. Dopo l'Art. 6-bis e' inserito il seguente:
    «Art.  6-ter.  - 1. La ripartizione delle risorse di cui all'Art.
6,   comma 1,   e'   effettuata   in   ragione   della  forza  lavoro
legittimamente   presente   alla   data   del  31 dicembre  dell'anno
precedente  all'esercizio  finanziario  di  riferimento ed avviata al
lavoro. In sede di prima applicazione, per garantire il turn-over, si
tiene conto della forza lavoro presente al 31 dicembre 2005.
    2.  Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una distribuzione
uniforme della forza lavoro sul territorio, sono adottate le seguenti
disposizioni:
      a) per  le  comunita'  montane  e' mantenuto l'attuale rapporto
medio,  pari a 1, tra giornate lavorative effettuate complessivamente
dalla  forza  lavoro  e  la  complessiva  superficie territoriale, in
ettari;
      b) per  le province e' mantenuto l'attuale rapporto medio, pari
a 0,5 tra giornate lavorative effettuate complessivamente dalla forza
lavoro  e  la  superficie  territoriale classificata dall'ISTAT quale
zona altimetrica di montagna o collina, in ettari;
      c) agli  enti  per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e
b) e' uguale o superiore ai valori indicati non e' consentito il turn
over  della  manodopera  eventualmente cessata dal rapporto di lavoro
ne'   l'incremento   delle   giornate   per  la  manodopera  a  tempo
determinato;
      d) agli  enti  per i quali il rapporto di cui alle lettere a) e
b)  e' inferiore ai valori indicati, e' consentito il turn over della
manodopera  eventualmente  cessata  dal  rapporto  di  lavoro, ovvero
l'incremento  delle  giornate  lavorative  per  la manodopera a tempo
determinato;
      e) il monte giornate lavorative complessivamente recuperato per
effetto delle cessazioni di cui alla lettera c), incrementato fino ad
un  massimo  del  50  percento  di  tale  valore, e' ridistribuito ed
assegnato,   proporzionalmente   alla   differenza  scaturente  dalla
verifica di cui alla medesima lettera d), esclusivamente agli enti di
cui  alla  medesima  lettera d),  per  procedere  a nuove assunzioni,
ovvero  per  incrementare  le  giornate  per  la  manodopera  a tempo
determinato  e  comunque  fino al raggiungimento dei parametri di cui
alle lettere a) e b).
    6. All'Art. 10, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
    «3-bis.  I  limiti  di cui al comma 3, non si applicano alle cure
colturali  consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei
ceduti sia nelle fustale, finalizzate all'ottenimento di biomasse per
la   produzione   di   energia  rinnovabile.  Le  utilizzazioni  sono
autorizzate  dall'ente  delegato  territorialmente  competente  preva
richiesta  contenente  una  dettagliata  relazione  descrittiva delle
operazioni  tecniche da porre in essere, del prelievo complessivo del
materiale detraibile e della destinazione dello stesso.
    3-ter.   Le   cure   colturali  ai  boschi  pubblici  e  privati,
consistenti in operazioni di sfollo e diradamento, sia nei ceduti sia
nelle  fustaie,  finalizzate  all'ottenimento di biomasse quali fonti
per  la  produzione di energia rinnovabile e le opere di manutenzione
alle  sistemazioni  idraulico-forestali  eseguite in attuazione della
presente  legge ricadenti nei siti di importanza comunitaria - SIC -,
nei  proposti siti di importanza comunitaria - PSIC - e nelle zone di
protezione  speciale  -  ZPS  -  di cui alle direttive 79/409/CEE del
2 aprile  1979  del Consiglio e 92143/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992 - Habitat - rete natura 2000 - e al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono
autorizzate  dall'ente  delegato  territorialmente  competente previa
redazione  di  un  progetto firmato da tecnico abilitato. Il progetto
prevede un'analisi preliminare, redatta su apposito modello elaborato
dai  settori  regionali  competenti,  finalizzata  ad  individuare  i
possibili   effetti   dell'intervento   sul   sito  e  contenente  le
indicazioni  necessarie  a  far ritenere che l'intervento proposto e'
tale  da  non richiedere la valutazione di incidenza ambientale. Sono
disposte verifiche a campione da settori competenti in materia.».
    7.  All'Art.  17,  dopo  il comma 1, come modificato dall'Art. 23
della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i
tagli  boschivi  inferiori  a  due  ettari  di  superficie cadente al
taglio.  Il  proprietario  o possessore del bene ne da' comunicazione
all'ente delegato territorialmente competente prima dell'inizio della
stagione silvana di riferimento.
    2-bis.  Nelle  utilizzazioni  dei  boschi appartenenti al demanio
pubblico  e' vietata la bruciatura dei residui delle lavorazioni. Nel
progetto  di  taglio  sono  individuate  una  o  piu' piazzole per la
lavorazione  o  la  riduzione  in  cippato  di  tutto il materiale di
risulta.  Tale  prescrizione e' espressamente riportata nei contratti
di  vendita  dei  lotti  boschivi.  Per  l'inosservanza,  la sanzione
amministrativa  da  comminare e' la stessa prevista per la violazione
di cui all'Art. 25, comma 11.».
    8.  All'Art.  21, al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
    «d)  il  ripristino delle condizioni di agibilita' del territorio
di  propria  competenza in dipendenza di particolari eventi meteorici
od altre calamita' naturali»;
    e) attivita'  collegate  alla manutenzione ed utilizzazione delle
opere  realizzate  e  le attrezzature acquisite in attuazione del POR
Campania 2000-2006.
    9. All'Art. 2l, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai comma 2,
lettera d),   gli   enti   possono   riservare,   nell'ambito   della
programmazione  degli interventi, risorse fino al tre per cento dello
stanziamento   assegnato  dalla  Regione  nell'esercizio  finanziario
precedente.
    2-ter.  Al fine di garantire la tempestivita' e l'efficacia degli
interventi  di  cui al comma 2, lettera d), il funzionario incaricato
dall'ente  con  proprio provvedimento individua l'emergenza in atto e
con  propri  ordini  di  servizio  dispone  l'immediato impiego delle
unita'  lavorative necessarie. Il pagamento delle competenze maturate
e' liquidato sulla base di correlati listini paga.».
    10. All'Art. 23, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.   Il   parere   relativo   alle   istanze   avanzate  per
l'ottenimento  del  cambio  di  destinazione di terreni sottoposti al
vincolo  idrogeologico  di  cui  al regio decreto 3 dicembre 1923, n.
3267,  inerenti  il  condono edilizio di immobili, in deroga a quanto
previsto  dal comma 1 del presente articolo, e' espresso direttamente
dall'ente  delegato territorialmente competente previa istruttora dei
propri uffici tecnici.».
    11. All'Art. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
      a) il comma i e' sostituito dal seguente:
      «1. Gli interventi previsti dall'Art. 2, realizzati in economia
nella  forma  della  amministrazione  diretta, sono eseguiti mediante
l'impiego   del   personale   idraulico-forestale  legittimamente  in
attivita'  presso  gli enti delegati ed i settori regionali forestali
decentrati,  nel  rispetto  dei  contratti  nazionale  ed integrativo
regionale    per    gli    addetti    ai   lavori   di   sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria»;
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      «5.   L'indennita'  di  fine  rapporto  per  il  personale  con
contratto di lavoro privatistico idraulico forestale, a decorrere dal
1° gennaio  2006,  e'  accantonata  per il personale dipendente dagli
enti  delegati  su  apposita  partita  di  giro del proprio bilancio,
mentre per il personale con uguale contratto di lavoro dipendente dai
settori  forestali  periferici  dell'area generale di coordinamento -
Sviluppo  attivita'  settore  primario - e' accantonata e corrisposta
agli aventi diritto secondo le procedure gia' in essere».
    12. All'Art. 32, il comma  e' sostituito dal seguente:
    4.  «Le  risorse  finanziarie  di cui al comma 1 dell'Art. 6, del
comma 1 dell'Art. 3 e quelle relative all'attuazione delle perizie di
cui  al  comma 4  dell'Art.  8 della presente legge sono accreditate,
rispettivamente, agli enti delegati e, ai sensi della legge regionale
30 aprile  2002, n. 7, Art. 37, ai dirigenti responsabili dei settori
forestali  decentrati, nella misura del 60 per cento della competenza
iscritta nel bilancio gestionale entro il mese di febbraio di ciascun
anno  di  riferimento,  anche  in  deroga alle norme che disciplinano
l'esercizio provvisorio finanziario della Regione».