(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Liguria n. 9 del 14 giugno 2006)
                     LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i
    1.  La  Regione  Liguria  promuove  una  rete  di  azioni volte a
garantire  a  tutti  l'accesso  e  il  sostegno per il compimento del
cammino  educativo  fino  ai  piu'  alti  gradi  dell'istruzione  sia
valorizzando  la  centralita'  del  sistema pubblico dell'istruzione,
dell'alta  formazione  e  dell'Universita', sia la liberta' di scelta
delle famiglie.
    2.  La  Regione,  anche  attraverso  il  sistema  di istruzione e
formazione,  garantisce  il  diritto all'apprendimento quale percorso
indispensabile  per  valorizzare  il  capitale  umano  e  favorire lo
sviluppo  e  la  crescita  di  tutti i cittadini in una dimensione di
consapevolezza  dell'appartenenza  nazionale  e regionale al contesto
allargato dell'Unione europea.
    3.  La  Regione  disciplina  gli  interventi  per il diritto allo
studio,  al  fine di garantire il successo scolastico e formativo dei
giovani,   in  attuazione  dei  principi  della  Costituzione  ed  in
conformita' allo Statuto della Regione.
    4.  Gli  interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli
di  ordine  economico,  sociale  e  culturale che si frappongono alla
piena  esigibilita'  del  diritto  all'apprendimento  e  altresi'  ad
assicurare  lo  sviluppo  dell'identita'  personale  e  sociale,  nel
rispetto   della   liberta'   e   della   dignita'   della   persona,
dell'uguaglianza   e  delle  pari  opportunita',  in  relazione  alle
condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. In tale quadro la
Regione   promuove   azioni  finalizzate  alla  valorizzazione  delle
eccellenze.
    5.  La  Regione  opera  secondo il principio della sussidiarieta'
previsto dall'Art. 118 della costituzione.
    6.  La  Regione e gli enti locali applicano, nella programmazione
degli   interventi   di  rispettiva  competenza,  il  criterio  della
partecipazione  attiva  delle  Istituzioni  scolastiche  autonome, di
seguito   definite   I.S.A.,   statali  e  paritarie,  nonche'  delle
istituzioni    formative    accreditate    nel    sistema   regionale
dell'Istruzione  e  formazione  professionale  con  il coinvolgimento
delle parti sociali.