(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 19 luglio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Sostituzione dell'Art. 1 1. L'Art. 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina le modalita' di individuazione e gli interventi a sostegno dei distretti industriali e delle filiere produttive. 2. La Regione Liguria, per accrescere la competitivita' del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunita' occupazionali, favorisce: a) lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale nell'ambito di contesti produttivi individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali; b) lo sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme di imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali, che svolgono attivita' tra loro collegate e integrate. 3. I distretti industriali e i sistemi produttivi locali sono quelli definiti dall'Art. 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.