(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                           19 luglio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                      Sostituzione dell'Art. 1

    1.   L'Art.  1  della  legge  regionale  13 agosto  2002,  n.  33
(interventi  da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali
e dei distretti industriali) e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1  (Oggetto e finalita). - 1. La presente legge disciplina
le  modalita'  di  individuazione  e  gli  interventi  a sostegno dei
distretti industriali e delle filiere produttive.
    2.  La  Regione  Liguria,  per  accrescere  la competitivita' del
sistema  ligure  delle  imprese  sui mercati nazionali ed esteri e le
opportunita' occupazionali, favorisce:
      a) lo   sviluppo   delle  vocazioni  e  delle  specializzazioni
produttive  a  livello  locale  nell'ambito  di  contesti  produttivi
individuati come sistemi produttivi locali o distretti industriali;
      b) lo  sviluppo di filiere produttive, definite come un insieme
di  imprese  variamente  specializzate,  sia  manifatturiere  che  di
servizi,  sia  artigiane  che industriali, che svolgono attivita' tra
loro collegate e integrate.
    3.  I  distretti  industriali  e i sistemi produttivi locali sono
quelli definiti dall'Art. 36, commi 1 e 2 della legge 5 ottobre 1991,
n.  317,  (interventi  per  l'innovazione e lo sviluppo delle piccole
imprese) e successive integrazioni e modificazioni.