(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Abruzzo n. 37 del 7 luglio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art.  19 «Interventi a favore della ricomposizione
fondiaria e dei giovani agricoltori» della legge regionale n. 95/2000
    1.  L'Art.  19 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 «Nuove
norme per lo sviluppo delle zone montane» e' cosi' sostituito:
    «Art.  19.  (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria).
1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
e lo sviluppo dell'attivita' agricola la Regione accorda contributi e
finanziamenti  per  l'acquisto  e  la  permuta  di  terreni,  per  la
formazione e per l'arrotondamento della proprieta' coltivatrice, sino
alla  concorrenza  di  almeno il 50% delle disponibilita' finanziarie
recate  dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprieta'
coltivatrice  e promuove, attraverso i comuni e le comunita' montane,
procedure  di  acquisizione  e  successiva  alienazione  dei  terreni
incolti produttivi, ai seguenti beneficiari:
      a) coltivatori  diretti di eta' compresa fra i 18 ed i 60 anni,
residenti nelle zone montane;
      b) eredi  considerati  affittuari,  ai sensi dell'Art. 49 della
legge  3 maggio  1982,  n.  203  «Norme  sui contratti agrari», delle
porzioni  di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e
residenti  nelle  zone montane, che intendono acquisire alla scadenza
del  rapporto  di affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i
limiti  di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane);
      c) cooperative  e  consorzi  agricoli  con  sede  in territorio
montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per
almeno il 40%, da persone in eta' compresa tra i 18 e i 60 anni;
      d) ai  proprietari  di  terreni,  anche non coltivatori diretti
dello stesso comune, per i terreni confinanti e/o resi confinanti;
      e) ai  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli a titolo
principale anche se non residenti;
      f) a qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non residente
nella  zona  o  extracomunitaria, che presenti idoneo progetto per la
costituzione  di  nuove aziende agricole nel rispetto degli obiettivi
dell'intera legge.
    2.  Ai  soggetti  di  cui  alle  lettere d), e) ed f) del comma 1
possono  essere concessi solo contributi, e nella misura massima pari
ai costi sostenuti per spese notarili, di registrazione, trascrizione
e voltura, debitamente documentati.
    3. Per gli obiettivi di cui al comma 1, in prima applicazione:
      a) i comuni:
        1)  individuano,  attraverso specifico censimento ed entro il
termine  di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, tutti
i   terreni  incolti  produttivi  del  loro  territorio  ed  relativi
proprietari;
        2)  contattano,  entro  i  successivi  quattro  giorni,  tali
proprietari  ed  acquisiscono  la  loro eventuale disponibilita' alla
cessione  volontaria  a  terzi  al  prezzo  corrispondente al vigente
valore  agricolo  medio  della  zona  per terreni incolto-produttivo,
determinato dalla giunta regionale - I dipartimento - lavori pubblici
ai  sensi  del primo comma, dell'Art. 16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo;
        3)  acquisiscono, attraverso bando pubblico e contestualmente
agli  adempimenti  di cui al precedente punto 2), eventuali richieste
di  altri  proprietari  di  terreni nel territorio comunale, comunque
coltivati,  per la loro alienazione con le finalita' e con i benefici
della  presente  legge,  al  prezzo del valore agricolo medio vigente
relativo   alla   coltivazione   in  essere,  determinato  come  alla
precedente punto 2), ridotto del 20%;
        4)  rimettono  agli  organi  di  presidenza  della  comunita'
montana di appartenenza i risultati delle indagini di cui sopra entro
trenta giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2);
      b) Le comunita' montane:
        1)  provvedono  alla  classificazione ed alla costituzione di
fondi  alienabili,  in  base  all'estensione ed all'ubicazione, entro
sessanta giorni dal ricevimento dei dati rimessi dai comuni;
        2)    acquisiscono,    attraverso   idonea   informazione   e
pubblicita',  entro  i  successivi trenta giorni, i nomi di tutti gli
interessati all'acquisto dei terreni come sopra ritenuti alienabili e
fissa il loro prezzo di alienazione, che non puo' essere inferiore al
prezzo  di  acquisizione  ne'  superare  di  oltre  il  10% il valore
agricolo   medio  vigente  nella  zona  per  la  coltura  in  essere,
determinato come al precedente punto 2), lettera a);
        3)  individuano, fatti salvi i diritti di prelazione previsti
dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, tra quanti si
sono  proposti, le priorita' di acquisizione nel rispetto dell'ordine
di  cui  al  precedente  comma 1,  e  degli  obiettivi  del  presente
articolo;
        4)  predispongono i contratti tipo, stipulano convenzioni con
i  roganti  e  definiscono i criteri d'impegno (cauzioni e tempi) sia
per i venditori che per gli acquirenti;
        5)  convocano le parti interessate e concordano con essi ed i
roganti  la  data  per  la  stipula  degli atti di compravendita, cui
partecipano   anche   per  l'incasso  dell'eccedenza  del  prezzo  di
compravendita,  predeterminato  come  al precedente punto 2) e per la
restituzione delle cauzioni incamerate con gli atti d'impegno;
        6)  acquisiscono le istanze di contributi e di finanziamenti;
qualora   i   contributi   e  i  finanziamenti  risultino  spettanti,
trasmettono   le   istanze   alla   Regione   Abruzzo  -  assessorato
all'agricoltura  -  per la loro liquidazione; la Regione provvede con
le disponibilita' di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla loro
ricezione  direttamente ai beneficiari nei modi indicati dagli stessi
beneficiari nella relativa istanza;
        7) possono acquistare direttamente tutti i terreni alienabili
e privi di potenziali acquirenti, che se non rivenduti entro sei mesi
dalla  data del loro acquisto possono essere concessi in affitto o in
appalto ad imprenditori agricoli della zona.
    4. Per gli stessi obiettivi di cui al comma 1, successivamente:
      a) i comuni seguitano con il proprio ufficio tecnico a recepire
ed  a  trasmettere  alle comunita' montane di appartenenza istanze di
alienazioni e acquisizioni di terreni;
      b) le  comunita' montane danno seguito con le proprie strutture
e  con  i criteri su esposti agli adempimenti loro affidati anche per
l'alienazione  a terzi di terreni resi alienabili successivamente dai
comuni per gli obiettivi della presente legge.
    5. Il maggiore incasso dall'alienazione rispetto all'acquisizione
costituisce un fondo speciale per le comunita' montane, da utilizzare
per i pagamenti e gli incassi conseguenti alle operazioni immobiliari
di cui al punto 7) della lettera b), del comma 3 della presente legge
e  per  la  realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate
agli obiettivi della stessa legge.
    6.  Qualora  i  terreni oggetto del presente articolo non vengono
coltivati  entro  un  anno dalla data di concessione dei contributi o
nei  dieci  anni successivi alla stessa data siano alienati, divisi o
sia  modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono
dal  beneficio,  con  il  conseguente  obbligo  di  restituzione  dei
finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali».