(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68 del 1° agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nel regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 concernente regolamento del parlamento europeo e del consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, nelle linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE contenute nell'accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006 approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge disciplina gli standard igienico-sanitari per la produzione e la vendita dei prodotti dell'alveare nonche' la salvaguardia della loro salubrita', a tutela della salute del consumatore e della lealta' commerciale. 2. La presente legge e' finalizzata ad agevolare la lavorazione del miele agli apicoltori che: a) svolgono tale attivita' a livello hobbistico/amatoriale; b) cedono il loro prodotto al consumatore finale o vendono solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede dell'azienda e nelle province con termini, con possibilita' di conferimento all'associazione di appartenenza.