(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 68
                         del 1° agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. In armonia con le disposizioni contenute nella legge 30 aprile
1962,  n.  283  «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio  decreto
27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
vendita  delle  sostanze alimentari e delle bevande», nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 marzo  1980, n. 327 «Regolamento di
esecuzione   della   legge   30 aprile  1962,  n.  283  e  successive
modificazioni,  in  materia di disciplina igienica della produzione e
della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande»,  nel
regolamento   (CE)   n.   852/2004  del  29 aprile  2004  concernente
regolamento  del  parlamento  europeo e del consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari, nelle linee guida applicative del Regolamento n.
852/2004/CE  contenute  nell'accordo rep. n. 2470 del 9 febbraio 2006
approvato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge
disciplina  gli  standard  igienico-sanitari  per  la produzione e la
vendita  dei prodotti dell'alveare nonche' la salvaguardia della loro
salubrita',  a  tutela  della  salute del consumatore e della lealta'
commerciale.
    2.  La  presente legge e' finalizzata ad agevolare la lavorazione
del miele agli apicoltori che:
      a) svolgono tale attivita' a livello hobbistico/amatoriale;
      b) cedono  il  loro  prodotto  al  consumatore finale o vendono
solamente in ambito locale a dettaglianti locali nella provincia sede
dell'azienda  e  nelle  province  con  termini,  con  possibilita' di
conferimento all'associazione di appartenenza.