(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 15 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Nuova disciplina della professione di guida alpina» 1. Alla lettera b), del comma 1, dell'Art. 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: «in escursioni sciistiche» sono aggiunte le parole: «su comprensori sciistici». 2. Al comma 2, dell'Art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: «La giunta regionale istituisce ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale istituisce almeno ogni due anni». 3. Al comma 6, dell'Art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: «un contributo non superiore alla meta' della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante» sono sostituite con le parole: «un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti». 4. Il comma 4, dell'Art. 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, e' cosi' sostituito: «4. Il collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.».