(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del
                           15 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Nuova disciplina
                 della professione di guida alpina»

    1.  Alla  lettera b),  del  comma 1,  dell'Art.  5,  della  legge
regionale  3 gennaio  2005,  n.  1,  dopo  le  parole: «in escursioni
sciistiche» sono aggiunte le parole: «su comprensori sciistici».
    2. Al comma 2, dell'Art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005,
n.  1, le parole: «La giunta regionale istituisce ogni due anni» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  giunta regionale istituisce almeno
ogni due anni».
    3. Al comma 6, dell'Art. 8, della legge regionale 3 gennaio 2005,
n.  1, le parole: «un contributo non superiore alla meta' della quota
di  partecipazione  per  ciascun  allievo  veneto  frequentante» sono
sostituite  con  le parole: «un contributo da determinarsi in sede di
approvazione  del  corso sulla base dei costi e del numero di allievi
frequentanti».
    4.  Il  comma 4,  dell'Art.  11,  della legge regionale 3 gennaio
2005, n. 1, e' cosi' sostituito:
    «4.  Il  collegio  regionale  ha  un  direttivo  formato da sette
componenti,  iscritti  negli  albi  di cui cinque eletti fra le guide
alpine-maestri  di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il
direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.».