(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del
                           10 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 36/1999

    1.  Il  comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 1° luglio 1999,
n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei
settori  non  agricoli  e  procedure  per  l'impiego dei diserbanti e
geodisinfestanti in agricoltura) e' sostituito dal seguente:
    «2.  Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto
disciplinato   dal   decreto   legislativo  2 febbraio  2001,  n.  31
(Attuazione  della  direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita' delle
acque  destinate  al  consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio
2004,   n.   38   (Norme  per  la  disciplina  della  ricerca,  della
coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e
termali)  nonche'  dagli  articoli 93  e  94  del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».