(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 5 della legge regionale n. 36/1999 1. Il comma 2 dell'Art. 5 della legge regionale 1° luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) e' sostituito dal seguente: «2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/1983/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonche' dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).».