(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del
                           10 agosto 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli
                enti del servizio sanitario regionale

    1.  Ai fini del concorso della Regione Toscana alla realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  di cui all'Art. 1, comma 164
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato «legge finanziaria
2005»),  le  aziende  e  gli enti del servizio sanitario regionale si
attengono   alle   disposizioni   della  presente  legge  dirette  al
raggiungimento   dell'equilibrio  economico-finanziario  del  sistema
sanitario  regionale,  nel  rispetto  dell'intesa  Stato-regioni  del
23 marzo 2005 attuativa dell'Art. 1, comma 173, della medesima legge.
    2.  Per il triennio 2006-2008, le aziende e gli enti del servizio
sanitario  regionale  adottano misure di contenimento della spesa per
il  personale,  complessivamente  inteso,  idonee  a garantire che la
spesa  stessa  risulti  compatibile  con  gli  obiettivi  di bilancio
assegnati  dalla  Regione ai sensi dell'Art. 25 della legge regionale
24 febbraio   2005,   n.   40   (disciplina  del  servizio  sanitario
regionale). A tal fine:
      a) mettono  in  atto  le possibiliazioni di razionalizzazione e
riorganizzazione  dei  servizi prima di ricorrere a nuovi ingressi di
personale;
      b) possono    procedere    al    reclutamento    di   personale
indipendentemente    dalla   tipologia   di   rapporto   di   lavoro,
esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza;
      c) con   riferimento   all'anno   2006,  devono  in  ogni  caso
assicurare  il rispetto del limite numerico del personale in servizio
al 31 dicembre 2005.
    3.  1  limiti  di cui al comma 2, lettere b) e c), non operano in
caso   di   contratti   di   assunzione   a  tempo  determinato,  per
collaborazioni coordinate e continuative ed altri incarichi a termine
totalmente  finanziati  con  risorse  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste  dall'Art.  25,  comma 1,  della legge regionale n. 40/2005,
provenienti dall'Unione europea e da soggetti privati.
    4.  Il limite di cui al comma 2, lettera c), non opera in caso di
assunzione  della  gestione diretta di attivita' svolte alla data del
31 dicembre  2005  tramite affidamenti a soggetti esterni, nei limiti
della spesa annua gia' sostenuta per le stesse attivita'.
    5.  La  giunta  regionale,  in relazione alle risorse finanziarie
disponibili,   impartisce   annualmente   indirizzi   specifici   per
assicurare  la  coerenza  delle misure di cui al comma 2 con gli atti
della programmazione regionale.
    6. La giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria
in  corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, previa comunicazione
alla  commissione  consiliare competente, misure idonee ad assicurare
la  riconduzione  in  equilibrio  delle  gestioni aziendali, anche in
materia di spesa di personale.
    7.  Le  aziende  e  gli  enti  del  servizio  sanitario regionale
presentano   alla   giunta   regionale,   per   ciascuno  degli  anni
considerati,  una  relazione sull'attuazione di quanto previsto dalla
presente  legge.  Tale  relazione  e'  trasmessa contestualmente alla
certificazione  sulla  coerenza  della  gestione con gli obiettivi di
equilibrio economico-finanziario, relativa al quarto trimestre.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 1° agosto 2006
                      Il vicepresidente: Gelli

La presente  legge  e'  stata approvata dal Consiglio regionale nella
   seduta del 26 luglio 2006.