(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 33 del 16 agosto 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Viste le disposizioni di cui all'Art. 7, commi 8 e 9, della legge
regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge regionale finanziaria 2002), e
successive  modificazioni e integrazioni, concernenti l'attuazione di
programmi  di  intervento  della  Regione  per obiettivi di sviluppo,
potenziamento  e  riqualificazione dell'azione pubblica in materia di
offerta  di  servizi al sistema scolastico regionale, con le quali si
prevede, in particolare, che gli interventi stessi:
      abbiano  ad  oggetto  la  concessione a istituzioni scolastiche
autonome,   enti   locali   e   istituzioni  culturali  pubbliche  di
finanziamenti sulle spese per la realizzazione di speciali iniziative
progettuali,  anche  a  carattere  sperimentale, in un'ampia serie di
ambiti individuati dalla normativa medesima;
      vengano   definiti  dalla  giunta  regionale,  unitamente  alla
determinazione  delle  modalita'  di  impiego  delle  risorse ad essi
destinate,  mediante  programmi organici e coordinati approvati sulla
base   di   appositi   protocolli   di   intesa  sottoscritti  con  i
rappresentanti  delle  Autorita'  statali  competenti e con gli altri
organismi   pubblici   e   privati   eventualmente   coinvolti  nella
progettazione e realizzazione delle iniziative medesime;
    Viste  inoltre  le disposizioni di cui all'Art. 7, comma 3, della
legge  regionale  18 gennaio  2006, n. 2 (legge regionale finanziaria
2006)  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernenti il
finanziamento di iniziative straordinarie aventi ad oggetto attivita'
didattiche e formative di particolare significato e rilevanza;
    Attesa la necessita' di definire piu' puntualmente le modalita' e
i  criteri  per  l'attuazione  dei summenzionati interventi, mediante
l'adozione di un apposito regolamento;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso), ed in particolare l'Art. 30;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 14 luglio 2006,
n. 1635;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
                              Decreta:

    E'  approvato il «Regolamento concernente modalita' e criteri per
l'attuazione  degli  interventi  previsti  in  materia  di istruzione
scolastica dall'Art. 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio
2002,  n.  3  e dall'Art. 7, comma 3 della legge regionale 18 gennaio
2006, n. 2», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 26 luglio 2006
                                Illy