(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 29 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     Il PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Modificazioni all'Art. 4
    1.  Dopo  il  comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 20 aprile
2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico
e   disciplina  della  professione  di  gestore  di  rifugio  alpino.
Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio
1996, n. 11), e' inserito il seguente:
    «3-bis.  Limitatamente alle strutture di cui all'Art. 3, comma 1,
lettera a),  per le quali sono necessari eventuali interventi al fine
di  prevenire  possibili  danni  a  persone  o  cose,  conseguenti ad
accertate   situazioni   di   dissesto  e  di  pericolo  per  rischio
idrogeologico,  il  limite percentuale di cui al comma 1, lettera a),
e maggiorato fino ad un massimo di venticinque punti.».
    2.  Dopo  il  comma 3-bis  dell'Art.  4  della legge regionale n.
4/2004, inserito dal comma 1, e' inserito il seguente:
    «3-ter.  Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano anche
alle  strutture  di  cui  all'Art.  3, comma 1, lettera e), che siano
poste ad una quota superiore a 2500 metri s.l.m.».