(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 29 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'Art. 4 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), e' inserito il seguente: «3-bis. Limitatamente alle strutture di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), per le quali sono necessari eventuali interventi al fine di prevenire possibili danni a persone o cose, conseguenti ad accertate situazioni di dissesto e di pericolo per rischio idrogeologico, il limite percentuale di cui al comma 1, lettera a), e maggiorato fino ad un massimo di venticinque punti.». 2. Dopo il comma 3-bis dell'Art. 4 della legge regionale n. 4/2004, inserito dal comma 1, e' inserito il seguente: «3-ter. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano anche alle strutture di cui all'Art. 3, comma 1, lettera e), che siano poste ad una quota superiore a 2500 metri s.l.m.».