(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Premesso che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione, da svolgere a livello centrale, quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso; Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera b), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o deposito; Rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera e), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze; Rilevato, infine, che, ai sensi dell'Art. 10, primo comma, lettera g), della citata legge regionale n. 64/1986, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge; Visto il proprio decreto 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., come modificato con successivo decreto 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. con cui e' stato approvato il regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per l'attivita' di protezione civile, ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 64/1986, predisposto dalla protezione civile della Regione; Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base delle istanze presentate dagli enti locali singoli od associati e dalle associazioni di volontariato, parti fondamentali del Sistema regionale integrato di protezione civile, nell'ambito del piano tecnico annuale; Considerato che il sistema regionale integrato di protezione civile necessita, per un'ottimale operativita', di una costante implementazione delle strutture e dei mezzi operativi finanziati dall'amministrazione Regionale; Ritenuta l'opportunita', al fine di perseguire il potenziamento del sistema regionale integrato di protezione civile, di prevedere la concessione, agli enti locali singoli od associati e alle associazioni di volontariato, di finanziamenti per le tipologie di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a) e b) del regolamento, anche al di fuori dal piano tecnico annuale previsto dal regolamento medesimo; Ravvisata, pertanto, la necessita', per le motivazioni sopra indicate, di apportare modifiche al citato testo regolamentare, al fine di meglio adeguarlo alle necessita', in costante evoluzione, del sistema regionale integrato della protezione civile; Ritenuto, pertanto, di approvare il regolamento, recante modifiche al regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile; Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006, n. 1769; Decreta: E' approvato, per i motivi indicati in premessa, il regolamento recante «legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 10, primo comma, lettere b), e) e g). Modifiche al regolamento contenente criteri e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le attivita' di protezione civile, approvato con decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 agosto 2006 ILLY