(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Premesso  che l'Art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n.
64,   dispone   che  l'amministrazione  regionale  assuma  a  propria
rilevante  funzione,  da  svolgere  a  livello  centrale,  quella del
coordinamento  di  tutte le misure organizzative e di tutte le azioni
nei  loro  aspetti  conoscitivi,  normativi e gestionali, anche se di
competenza  di  enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in
un  quadro  di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita'
delle  persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di
qualsivoglia  situazione  od  evento  che  comporti agli stessi grave
danno  o  pericolo  di grave danno e che per loro natura o estensione
debbano  essere  fronteggiate  con  misure  straordinarie,  nonche' a
garantire il tempestivo soccorso;
    Rilevato,  altresi',  che,  ai  sensi  dell'Art. 10, primo comma,
lettera b),    della    citata    legge    regionale    n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli  enti  locali  singoli  od  associati  ed  alle  associazioni di
volontariato   al   fine   di   dotare  le  rispettive  strutture  di
apparecchiature  e  di  impianti  di  rilevamento e comunicazione, di
attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento e/o
deposito;
    Rilevato,  inoltre,  che,  ai  sensi  dell'Art.  10, primo comma,
lettera e),    della    citata    legge    regionale    n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  finanziare corsi di
addestramento  alle  attivita' di protezione civile per gli operatori
addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
    Rilevato,  infine,  che,  ai  sensi  dell'Art.  10,  primo comma,
lettera g),    della    citata    legge    regionale    n.   64/1986,
l'amministrazione  regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti
agli  enti  locali  singoli  od  associati  per  l'espletamento delle
attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;
    Visto  il  proprio  decreto  17  maggio 2002, n. 0140/Pres., come
modificato  con  successivo decreto 23 giugno 2004, n. 0204/Pres. con
cui  e'  stato  approvato  il regolamento contenente i criteri per la
concessione di finanziamenti agli enti locali singoli od associati ed
alle  associazioni  di  volontariato  per  l'attivita'  di protezione
civile, ai sensi del citato Art. 10 della legge regionale n. 64/1986,
predisposto dalla protezione civile della Regione;
    Accertato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento prevedono
che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario,
venga  effettuata,  sulla  base  delle  istanze presentate dagli enti
locali  singoli  od  associati  e dalle associazioni di volontariato,
parti  fondamentali  del  Sistema  regionale  integrato di protezione
civile, nell'ambito del piano tecnico annuale;
    Considerato  che  il  sistema  regionale  integrato di protezione
civile  necessita,  per  un'ottimale  operativita',  di  una costante
implementazione  delle  strutture  e  dei  mezzi operativi finanziati
dall'amministrazione Regionale;
    Ritenuta  l'opportunita',  al fine di perseguire il potenziamento
del sistema regionale integrato di protezione civile, di prevedere la
concessione,   agli   enti   locali   singoli  od  associati  e  alle
associazioni  di  volontariato,  di finanziamenti per le tipologie di
cui all'Art. 6, comma 1, lettere a) e b) del regolamento, anche al di
fuori dal piano tecnico annuale previsto dal regolamento medesimo;
    Ravvisata,  pertanto,  la  necessita',  per  le motivazioni sopra
indicate,  di  apportare  modifiche al citato testo regolamentare, al
fine di meglio adeguarlo alle necessita', in costante evoluzione, del
sistema regionale integrato della protezione civile;
    Ritenuto,   pertanto,   di   approvare  il  regolamento,  recante
modifiche  al  regolamento  adottato con decreto del Presidente della
Regione  17  maggio  2002,  n.  0140/Pres.,  contenente  i  criteri e
modalita'  per  la  concessione  di  finanziamenti  agli  enti locali
singoli  e  associati  e  alle  associazioni  di  volontariato per le
attivita' di protezione civile;
    Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2006,
n. 1769;
                              Decreta:
    E'  approvato,  per i motivi indicati in premessa, il regolamento
recante  «legge  regionale  31 dicembre  1986,  n. 64, Art. 10, primo
comma,  lettere b), e)  e g).  Modifiche  al  regolamento  contenente
criteri  e le modalita' per la concessione di finanziamenti agli enti
locali singoli e associati e alle associazioni di volontariato per le
attivita'  di protezione civile, approvato con decreto del Presidente
della  Regione  17 maggio 2002, n. 0140/Pres.», nel testo allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 agosto 2006
                                ILLY