(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 23/2001 1. Dopo il comma 10-bis dell'Art. 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, e' inserito il seguente: «10-ter. Per le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'Art. 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.». 2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 5, comma 10-ter, della legge regionale n. 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.