(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento
    1.  La  Regione  riconosce nella citta' di Aquileia un patrimonio
culturale  fondamentale  per  l'identita' del Friuli-Venezia Giulia e
una  risorsa  determinante  per  lo sviluppo economico del piu' vasto
ambito   territoriale   di  cui  essa  e'  parte  e  ne  promuove  la
valorizzazione,   sulla   base   di  un'intesa  programmatica  con  i
competenti  organi  dello  Stato,  sostenendo l'iniziativa coordinata
delle  amministrazioni  pubbliche  di  livello  statale,  regionale e
locale  per  la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato
nel  tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito
dei  musei  e  dei  siti di interesse storico archeologico di rilievo
nazionale.
    2.  Per  i fini di cui al comma 1, la Regione assume l'iniziativa
della  costituzione  di  una  fondazione avente a oggetto la gestione
degli  interventi  per  la  valorizzazione  di  Aquileia, aperta alla
partecipazione   delle   istituzioni  pubbliche  competenti  e  delle
istituzioni  private  che  attivamente  concorrano alla realizzazione
degli obiettivi della presente legge.