(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006) Il PRESIDENTE Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro»; Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'Art. 25, comma 5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'Art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalita' stabilite con regolamento regionale; Visto il predetto Art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' l'Art. 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'Art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'Art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione); Ritenuto di disciplinare le modalita' di approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento di lavoratori stranieri extracomunitari derivanti da un provvedimento di trasferimento temporaneo o distacco, di cui all'Art. 40, comma 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999; Vista la deliberazione della giunta regionale 14 luglio 2006, n. 1645, con la quale e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente le modalita' di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'Art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'Art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)»; Sentita, ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2006, la competente Commissione del consiglio regionale, che nella seduta del 26 luglio 2006 ha esaminato il sopra citato Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1812 del 28 luglio 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento concernente le modalita' di approvazione dei progetti formativi di lavoratori stranieri in trasferimento temporaneo o distacco ai sensi dell'Art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, in attuazione dell'Art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 agosto 2006 ILLY