(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del
                           7 giugno 2006)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto   l'Art.  121  della  Costituzione,  comma  4,  cosi'  come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto l'Art. 42, comma 2, dello Statuto;
    Vista  la  legge  regionale  7  luglio  2003,  n.  32 (Disciplina
dell'impiego  di  sorgenti  di  radiazioni  ionizzanti), e successive
modificazioni,  ed  in  particolare  l'Art.  16 ai sensi del quale la
giunta regionale disciplina con apposito regolamento:
      a) le  modalita'  di funzionamento dei lavori della Commissione
di cui all'Art. 4, comma 4;
      b) le  forme  e  le  modalita' di funzionamento e di attuazione
dell'archivio, come previsto dall'Art. 11, comma 3;
      c) le  modalita'  organizzative relative alla valutazione delle
esposizioni, di cui all'Art. 14;
    Vista  la  preliminare decisione n. 15 del 20 marzo 2006 adottata
previa  acquisizione  dei  pareri del presidente del Comitato Tecnico
della Programmazione, e delle competenti strutture di cui all'Art. 29
della legge regionale n. 44/2003;
    Acquisito  il  parere  favorevole  espresso  dalla IV Commissione
consiliare «Sanita» nella seduta del 20 aprile 2006:
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 390 del 29
maggio  2006  che  approva  il  regolamento di attuazione della legge
regionale  7  luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti
di radiazioni ionizzanti);
                                Emana
il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1.  Il presente regolamento disciplina le materie di cui all'Art.
16,  comma  1, della legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina
dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), e specificamente:
      a) le  modalita'  di funzionamento dei lavori della Commissione
di cui all'Art. 4, comma 4 della legge regionale n. 32/2003;
      b) le  forme  e  le  modalita' di funzionamento e di attuazione
dell'archivio,  come  previsto  dall'Art.  11,  comma  3, della legge
regionale n. 32/2003;
      c) le  modalita'  organizzative relative alla valutazione delle
esposizioni, di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 32/2003.