(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            della Regione Umbria n. 37 del 2 agosto 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione  della  Pubblica  Amministrazione, di seguito P.A.,
favorisce  il  pluralismo  informatico,  garantendo  l'accesso  e  la
liberta'  di  scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard.
    2.   L'amministrazione  regionale,  nel  rispetto  del  principio
costituzionale  di  buon  andamento  e di economicita' dell'attivita'
amministrativa, di cui all'Art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990,
n.  241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto cosi' come
da definizione dell'Art. 2.
    3.  Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si
intende  la  Regione  e  gli enti e le aziende controllate o comunque
costituite dalla Regione.
    4.  La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software
a  sorgente  aperto,  con  particolare riferimento agli enti locali e
agli  enti pubblici dell'Umbria, in considerazione delle sue positive
ricadute  sullo  sviluppo  della  ricerca scientifica e tecnologica e
sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze.
    5.  Alla  cessione di software a sorgente aperto non si applicano
le  disposizioni  di cui all'Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941,
n.  633, come da ultimo sostituito dall'Art. 13 della legge 18 agosto
2000, n. 248.