(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 37 del 2 agosto 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la liberta' di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresi' ogni barriera dovuta a diversita' di standard. 2. L'amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicita' dell'attivita' amministrativa, di cui all'Art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l'adozione di software a sorgente aperto cosi' come da definizione dell'Art. 2. 3. Ai fini della presente legge per amministrazione regionale si intende la Regione e gli enti e le aziende controllate o comunque costituite dalla Regione. 4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell'Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l'acquisto delle licenze. 5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'Art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.