(Pubblicata  nell'ediz.  straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della
                 Regione Molise del 5 ottobre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 4 dell'Art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1998,
n. 18, e' abrogato.
    2.  L'Art.  4  della  legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  4.  (Divieti  di  navigazione).  -  1. E' fatto divieto di
mettere  in  acqua  qualsiasi  tipo  di  natante dotato di motore nei
bacini artificiali.
    2. Il divieto non si applica nei seguenti casi:
      a) imbarcazioni  a  motore  utilizzate  per  lo svolgimento dei
compiti  di sorveglianza, di salvataggio e di altri compiti e servizi
di pubblica utilita';
      b) imbarcazioni   a   propulsione   elettrica  adibite  a  fini
turistici, all'uopo autorizzate dalla Provincia.
    3.  La  navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere
di presa e con un livello dell'acqua non inferiore a 5 metri rispetto
a quello di massima ritenuta.
    4.  Nelle  zone  a  canneto  e  in  quelle  fangose e' vietata la
navigazione  con  qualsiasi  tipo  di  unita'. Nelle zone a rilevanza
naturalistica   la   navigazione   e'   soggetta  alle  verifiche  di
compatibilita' previste dalla normativa di riferimento.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 2 ottobre 2006
                                IORIO