(Pubblicata nell'ediz. straord. n. 28 al Bollettino ufficiale della Regione Molise del 5 ottobre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'Art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, e' abrogato. 2. L'Art. 4 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 18, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Divieti di navigazione). - 1. E' fatto divieto di mettere in acqua qualsiasi tipo di natante dotato di motore nei bacini artificiali. 2. Il divieto non si applica nei seguenti casi: a) imbarcazioni a motore utilizzate per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza, di salvataggio e di altri compiti e servizi di pubblica utilita'; b) imbarcazioni a propulsione elettrica adibite a fini turistici, all'uopo autorizzate dalla Provincia. 3. La navigazione deve avvenire ad almeno 500 metri dalle opere di presa e con un livello dell'acqua non inferiore a 5 metri rispetto a quello di massima ritenuta. 4. Nelle zone a canneto e in quelle fangose e' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unita'. Nelle zone a rilevanza naturalistica la navigazione e' soggetta alle verifiche di compatibilita' previste dalla normativa di riferimento.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 2 ottobre 2006 IORIO