(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Veneto n. 88 del 10 ottobre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.   Al   fine   di   concorrere   a  determinare  condizioni  di
miglioramento  della  qualita'  della  vita  mediante  interventi  di
formazione  degli  operatori,  la  Regione  del  Veneto  individua le
discipline bio-naturali (DBN).
    2. Non sono comunque riconducibili alle discipline bionaturali le
attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e
psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.
    3.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui al comma 1, la
Regione  del  Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore
della    presente   legge   definisce   l'elenco   delle   discipline
bio-naturali, sentito il comitato di cui all'Art. 3.
    4.  Ai  fini  della  presente  legge  si  definisce  operatore di
discipline  bio-naturali  chi,  in  possesso  di adeguata formazione,
opera  per  la  piena  e consapevole assunzione di responsabilita' di
ciascun  individuo  in  relazione  al  proprio  stile  di  vita e per
stimolare  le  risorse  vitali  della  persona,  intesa  come entita'
globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui
efficacia   sia  stata  verificata;  l'operatore  in  discipline  del
benessere  e  bio-naturali  non  prescrive  farmaci  e  non  utilizza
metodiche specifiche della professione dello psicologo.