(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 10 ottobre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualita' della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN). 2. Non sono comunque riconducibili alle discipline bionaturali le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale. 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce l'elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all'Art. 3. 4. Ai fini della presente legge si definisce operatore di discipline bio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilita' di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entita' globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo.