(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
         della Regione Toscana n. 29 del 20 settembre 2006)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, dello Statuto;
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita);
    Visto  il  regolamento  regionale  emanato  con  proprio  decreto
1° dicembre  2004, n. 69/R (Regolamento di attuazione di cui all'Art.
15,   comma  3,  della  legge  regionale  29  dicembre  2003,  n.  67
(Ordinamento   del   sistema  regionale  della  protezione  civile  e
disciplina  della  relativa  attivita),  concernente  «Organizzazione
delle  attivita'  del  sistema  regionale  della protezione civile in
emergenza»);
    Ritenuto  necessario modificare il suddetto regolamento regionale
di  attuazione  dell'Art.  15,  comma  3,  della  legge  regionale n.
67/2003;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 17 luglio
2006,  n.  26  adottata  ai  fini  di cui all'Art. 42, comma 2, dello
Statuto;
    Dato atto della decorrenza dei termini di trenta giorni di cui al
medesimo articolo dello Statuto;
    Ritenuto necessario procedere all'approvazione delle modifiche al
suddetto   Regolamento   regionale   emanato   con   proprio  decreto
1° dicembre 2004, n. 69/R;
    Vista  la deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2006,
n.  628 che approva le modifiche al Regolamento regionale emanato con
decreto  del  presidente  della giunta regionale 1° dicembre 2004, n.
69/R  (Regolamento  di  attuazione di cui all'Art. 15, comma 3, della
legge  regionale  29  dicembre  2003,  n. 67 «Ordinamento del sistema
regionale   della  protezione  civile  e  disciplina  della  relativa
attivita»,  concernente  «Organizzazione  delle attivita' del sistema
regionale della protezione civile in emergenza»);
                               Emana:
il seguente Regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  10 decreto del presidente della giunta regionale
                            n. 69/R/2004
    1.  Il comma 1 dell'Art. 10 del regolamento regionale emanato con
decreto  del  presidente  della giunta regionale 1° dicembre 2004, n.
69/R, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Di  norma il raccordo strategico-operativo degli enti locali
con  le  altre  componenti del sistema regionale di protezione civile
operanti  al  medesimo  livello  territoriale  avviene  attraverso la
attivazione  di  un organismo di coordinamento, di seguito denominato
unita' di crisi.»
    2.  Al  comma  3  dell'Art.  10  del decreto del presidente della
giunta  regionale n. 69/R/2004, sono soppresse le seguenti parole «la
partecipazione  dei  soggetti esterni e' definita previa intesa con i
medesimi.»
    3.  Il  comma  4  dell'Art.  10  del decreto del presidente della
giunta regionale n. 69/R12004 e' sostituito dal seguente:
    «4.   Il  raccordo  tra  l'attivita'  delle  unita'  di  crisi  e
l'attivita'  di  competenza  delle  strutture  operative  statali  e'
definito  ai  sensi  dell'Art. 5, commi 4 e 4-bis del decreto-legge 7
settembre  2001,  n.  343  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare il
coordinamento  operativo  delle  strutture preposte alle attivita' di
protezione  civile  e  per  migliorare  le  strutture  logistiche nel
settore  della  difesa  civile), convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401.